COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI GABRIELE ANELLI E ANDREA BELLI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE NOIF NONCHÉ DAGLI ARTT. 35 E 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. CUS VITERBO SRL AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ S.S.D. CALCIO TUSCIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG.RI GABRIELE
ANELLI E ANDREA BELLI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE NOIF NONCHÉ DAGLI
ARTT. 35 E 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. CUS
VITERBO SRL AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ S.S.D.
CALCIO TUSCIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Procuratore Federale, a seguito di una segnalazione dell’AIAC con cui si denunciava il
comportamento antiregolamentare del Sig. MARINO FEBBRARO il quale, nella stagione
2012/2013, benché privo di tesseramento, figurerebbe nell’organigramma tecnico della Società
CUS VITERBO in qualità di tecnico e svolgerebbe attività di allenatore della Categoria Esordienti
della S.S.D. CALCIO TUSCIA SRL.
Il Sig. MARINO FEBBRARO, ammetteva di aver rilasciato una intervista il 6.3.2013 durante la
quale veniva individuato quale allenatore della CUS VITERBO e responsabile dei bambini della
Società S.S.D. CALCIO TUSCIA SRL, confermando anche il mancato tesseramento, la gratuità
della prestazione resa e l’ottenimento di tessera impersonale quale dirigente della A.S.D. CUS
VITERBO dal novembre 2012.
La Procura accertava inoltre che il presidente della A.S.D. CUS VITERBO, Sig. GABRIELE
ANELLI, dichiarava di aver incaricato il Sig. MARINO FEBBRARO di seguire l’attività della
squadra, provvedendo ad inserirlo nella tessera impersonale quale dirigente nel novembre 2012, e
di avergli affidato le giovani calciatrici. Affermava di essere al corrente della collaborazione del
Sig. FEBBRARO con la S.S.D. CALCIO TUSCIA SRL, pur non conoscendone i termini.
Il Presidente della S.S.D. CALCIO TUSCIA SRL, Sig. ANDREA BELLI, confermava la
collaborazione del Sig. FEBBRARO con l’allenatore ufficiale ALESSANDRO PIACENTINI,
protrattasi per circa 2 anni ma negava di essere al corrente del doppio incarico svolto dal tecnico.
Tanto premesso, la Procura Federale, ha inteso deferire a questa Commissione, i Sigg.ri
GABRIELE ANELLI e ANDREA BELLI per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del
C.G.S. in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché dagli artt. 35 e 38 del Regolamento del
Settore Tecnico, la Società A.S.D. CUS VITERBO SRL ai sensi dell’art 4 commi 1 e 2 del C.G.S. e
la Società S.S.D. CALCIO TUSCIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S..
Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale, era presente il solo
Rappresentante della Procura Federale, AVV. LUCA SANZI, mentre per i deferiti, nessuno
compariva, ne’ pervenivano memorie difensive.
La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, conclude con l’affermazione di
responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. GABRIELE ANELLI mesi 3 di inibizione, per la
Società A.S.D. CUS VITERBO l’ammenda di € 600, per il Sig. ANDREA BELLI mesi 2 di inibizione
e per la Società CALCIO TUSCIA € 400 di ammenda.
La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente
deferimento, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare
ai Sigg.ri GABRIELE ANELLI 3 mesi di inibizione e ANDREA BELLI l’inibizione per 2 mesi, alla
Società A.S.D. CUS VITERBO l’ammenda di € 600 e alla Società CALCIO TUSCIA l’ammenda di
€ 400.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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