COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOC. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2-5-2013 (GARA: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO DEL 28-4-2013. Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOC. FUTBOL MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 2-5-2013 (GARA: FUTBOL MONTESACRO – MARANO EQUO DEL 28-4-2013. Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Territoriale; Vista la propria ordinanza pubblicata sul Com. Uff. 234/LND del 22-5-2013 con la quale sono stati trasmessi gli atti alla Procura Federale per acquisire chiarimenti dall’Arbitro in ordine alle motivazioni che lo avevano portato a sospendere la gara in epigrafe al termine del primo tempo; Vista la relazione della Procura Federale che attesta come, malgrado numerose convocazioni, il direttore di gara abbia rifiutato di rendere i chiarimenti richiesti; Vista altresì la citata relazione che ha acquisito elementi sull’andamento degli episodi che hanno portato l’Arbitro a sospendere la gara, concludendo per l’assenza di atti di violenza consumata nei confronti del direttore di gara e per la presenza in campo esclusivamente di tesserati delle due squadre, con alcuni tesserati del Marano Equo che mettevano in atto una protesta collettiva accesa ma che non ha mai sconfinato in comportamenti violenti o particolarmente minacciosi; Ritenuto che la Commissione non deve discostarsi, nell’analisi degli avvenimenti che hanno portato alla sospensione della gara da quanto emerge dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, pur in presenza di acquisizioni di ulteriori elementi di giudizio che confermano, peraltro, quanto già era possibile ricavare dal pur lacunoso racconto degli avvenimenti fatto dall’Arbitro; Rilevato quindi che le conclusioni a cui è giunto il Giudice Sportivo, confortate dagli ulteriori elementi acquisiti dalla Procura Federale, debbono essere senz’altro condivise in quanto, al momento della sospensione non sussistevano elementi per far ritenere un concreto pericolo per l’incolumità dell’Arbitro che, peraltro, non ha messo in atto alcun provvedimento idoneo a riportare l’ordine sul terreno di gioco; DELIBERA Di respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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