COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45/LND del 19/9/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BARNABEI DARIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI SIGG.RI VIGNA PIERLUIGI E CATENELLI VITTORIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. D. FREGENE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 45/LND del 19/9/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BARNABEI DARIO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DEI SIGG.RI
VIGNA PIERLUIGI E CATENELLI VITTORIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E 61 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. D. FREGENE AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 5.4.2013 segnalava alla Procura Federale
che la Società POL. D. FREGENE partecipava al Campionato di Eccellenza, per la stagione
sportiva 2012/2013, non avendo indicato nelle distinte di 17 gare di campionato, alcun nominativo
di tecnico abilitato, contravvenendo in tal modo alla norma che ne stabilisce l’obbligo di
indicazione.
Il Collaboratore Federale esperiva le opportune verifiche e rilevava che nelle gare del Campionato
di Eccellenza disputate dalla Società POL. FREGENE, a partire dalla data del 4.11.2012 fino al
17.3.2013 (complessivamente per 17 gare) non veniva mai riportato il nominativo di un tecnico
nelle rispettive distinte, che venivano sottoscritte per 9 gare dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale
VIGNA PIERLUIGI e per 8 gare dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale CATENELLI VITTORIO.
L’incaricato della Procura Federale, a seguito della consultazione dell’archivio informativo della
F.I.G.C. ,rilevava che, a far data dal 31.8.2012, la POL. FREGENE tesserava in qualità di tecnico il
Sig. MANOLO LIBERATI, mai indicato nelle suddette distinte ed esonerato solamente in data
1°.5.2013.
Riteneva, pertanto, il Collaboratore Federale che i soggetti in questione, per aver violato il
contenuto delle norme indicate in titolo, dovessero essere deferiti alla Commissione Disciplinare,
contestando altresì ai due dirigenti anche la violazione dell’art. 61 delle NOIF, per aver i predetti
sottoscritto le liste.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, alla quale era
presente per la Procura Federale l’Avv. GIANMARIA CAMICI e per i deferiti il solo BARNABEI
DARIO che, tra l’altro, trasmetteva anche memoria difensiva unitamente ai due dirigenti
accompagnatori.
Il BARNABEI, nel suo intervento, ribadiva la sua totale buona fede e quella dei due dirigenti,
essendosi verificato nella vicenda un mero disguido di segreteria. Spiegava il Presidente, nel
dettaglio, come si erano svolti i fatti. Verso la fine di ottobre 2012, il Tecnico regolarmente
tesserato MANOLO LIBERATI riferiva ai vertici societari che, per motivi di salute, non era
momentaneamente in grado di allenare la prima squadra. Dopodichè, a seguito di rinnovo e,
sentita la Segreteria, si decideva per rispetto dell’uomo di non sostituirlo, anche perché la
Segreteria sosteneva che era possibile partecipare alla gara, senza necessariamente inserire il
nominativo di un nuovo tecnico, in quanto la Società, non avendolo esonerato, risultava avere in
carico un tecnico abilitato.
Il Presidente proseguiva l’intervento e comunicava alla Segreteria di predisporre la lettera di
esonero da inviare al C.R. Lazio, e che per un errore materiale, rimaneva negli uffici, venendo
spedita solamente in data 1°.5.2013. Anche i Dirigenti deferiti, nella loro memoria difensiva,
sostenevano la tesi del Presidente, aggiungendo che il loro compito era solo quello di firmare le
liste di gara. Il VIGNA precisava che, successivamente, conseguiva l’abilitazione di tecnico, dopo
aver partecipato al corso allenatori UEFA B.
Il Procuratore Federale, dopo aver ascoltato l’intervento del Presidente BARNABEI, si riportava
all’atto di deferimento, affermando la responsabilità dei deferiti e chiedeva: per il Presidente
BARNABEI DARIO l’inibizione per 6 mesi; per i dirigenti VIGNA PIERLUIGI e CATENELLI
VITTORIO l’inibizione per mesi 3 ed alla Società FREGENE l’ammenda di € 3.000.
Riprendeva la parola il Presidente BARNABEI il quale insisteva sulla totale buona fede sua e dei
suo collaboratori.
Questa Commissione, dopo aver esaminato l’intero carteggio, e tenuto conto altresì di alcune
considerazioni esposte dai deferiti, è dell’avviso che, una lieve modifica delle sanzioni proposte
dalla Procura, possa essere presa in considerazione, riducendo l’inibizione del Sig. BARNABEI
DARIO a 4 mesi, al Sig. CATENELLI VITTORIO ad 1 mese di inibizione, al Sig. VIGNA PIERLUIGI
a 2 mesi di inibizione, tenuto conto che, frequentando il Corso Allenatori Uefa B, abbia ritenuto di
poter svolgere le funzioni di allenatore, in sostituzione del tecnico LIBERATI MANOLO.
Alla Società POL. D. FREGENE l’importo dell’ammenda può essere ridimensionato ad € 2.000.
Ciò detto, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, e per l’effetto, di irrogare le seguenti
sanzioni:
- al Presidente BARNABEI DARIO l’inibizione per 4 mesi;
- al Dirigente Accompagnatore VIGNA PIERLUIGI l’inibizione per mesi 2;
- al Dirigente Accompagnatore CATENELLI VITTORIO l’inibizione per 1 mese;
- alla Società POL. D. FREGENE l’ammenda di € 2.000.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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