COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 19/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD GORLA MAGGIORE Coppa Lombardia 1° Categoria Gara del 5.09.2013 tra Cantello Calcio / Gorla Maggiore C.U. n. 16 del CRL datato 11.09.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 19/09/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD GORLA MAGGIORE Coppa Lombardia 1° Categoria Gara del 5.09.2013 tra Cantello Calcio / Gorla Maggiore C.U. n. 16 del CRL datato 11.09.2013 La Società ASD GORLA MAGGIORE ha impugnato la decisione del G.S. che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato alla stessa avverso la regolarità della gara disputatasi in data 05.09.2013 in quanto non vi era la prova della trasmissione dello stesso alla squadra avversaria lamentando che tale decisione era ingiusta in quanto effettivamente il reclamo al GS era stato inviato a mezzo telefax alla squadra avversaria, come da ricevuta prodotta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dagli atti del presente giudizio emerge chiaramente che seppure il reclamo proposto avanti il GS è stato erroneamente dichiarato inammissibile in quanto effettivamente era stato inviato alla squadra avversaria come attestato del relativo rapporto di invio del telefax, tuttavia il reclamo proposto avanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale non risulta inviato alla squadra avversaria, come imposto dall'Art. 33, comma V, del CGS. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che vi siano i presupposti per la restituzione della tassa relativa al presente giudizio, considerato che in base ai principi di equità e giustizia la reclamante non deve essere gravata sotto il profilo economico di due esborsi. Tanto premesso e ritenuto dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'accredito della tassa relativa al presente giudizio se versata.
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