COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 Del 12.09.2013 Delibera della Commissione Accertamenti Danni 7.1.1. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. CALVARESE DAVIDE NATA A TERMOLI IL 25/07/1989, INERENTE LA GARA ATLETICO SANNITI-PESCHE DISPUTATA A VILLA SCONTRONE (AQ) IL 25/05/2013 VALEVOLE PER I PLAYOFF DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 Del 12.09.2013 Delibera della Commissione Accertamenti Danni 7.1.1. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. CALVARESE DAVIDE NATA A TERMOLI IL 25/07/1989, INERENTE LA GARA ATLETICO SANNITI-PESCHE DISPUTATA A VILLA SCONTRONE (AQ) IL 25/05/2013 VALEVOLE PER I PLAYOFF DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2012/2013 La Commissione, preso atto della richiesta formulata dall’arbitro indicato e della documentazione prodotta; rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nei C.U. ove ai punti a, b, c e d , cui si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono attenersi per poter accedere al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali . Ivi è infatti espressamente previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni. In particolare la Commissione ha rilevato che dalla documentazione prodotta, non si evince l’avvenuta consegna delle chiavi dell’autovettura al dirigente incaricato dalla soc. ospitante e quindi l’eventuale possibilità di constatare lo stato conservativo dell’autovettura, al fine di contestare , per iscritto, eventuali danni preesistenti (cfr punto a C.U. n. 51 del 06/12/2012 pag. 1113); la stessa normativa prevede al punto b l’eventuale constatazione dei danni all’autovettura al momento della riconsegna delle chiavi facendoli constatare al responsabile della soc. ospitante e denunciando l’accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri o altra autorità. Nella fattispecie, risulta agli atti (cfr verbale di ricezione denuncia orale del 02/06/2013 presso la Stazione Carabinieri di Termoli) che l’arbitro abbia denunciato i lamentati danni addirittura a distanza di 7 gg dal fatto e non nell’immediatezza, addebitandoli ad ignoti malfattori. Inoltre nel referto redatto in occasione della partita dal Commissario di Campo, si fa riferimento ad insulti e parolacce ed altre offese ricevute sia dallo stesso commissario che dall’arbitro, a seguito della disputa della gara predetta ; tuttavia si aggiunge che gli stessi sono stati scortati “… con l’ausilio delle forze dell’ordine fino ad una distanza di sicurezza che consentiva ad ognuno di tornare verso la propria destinazione.” Tale ultima circostanza rende ancora più incomprensibile la circostanza della mancata denuncia immediata dei presunti danni lamentati e richiesti in misura cospicua. Pertanto, non essendo esattamente individuabili le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto denunciato è accaduto ed avendo nel contempo acquisito elementi che non supportano la configurazione dei danni così come esplicitati (cfr in particolare rapporto del Commissario di Campo), non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di responsabilità a carico della soc. ATLETICO SANNITI e di dare mandato al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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