COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società SALSASIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato RACCA Gianluca di cui al comunicato n. 45 del 18/04/2013 – Delegazione Provinciale di Torino – gara NONE – SALSASIO del 07/04/2013 – Campionato di III categoria – Gir. B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società SALSASIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato RACCA Gianluca di cui al comunicato n. 45 del 18/04/2013 – Delegazione Provinciale di Torino – gara NONE – SALSASIO del 07/04/2013 – Campionato di III categoria – Gir. B Con ricorso tempestivamente presentato, la Società SALSASIO ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 30/06/2014 a carico del giocatore RACCA Gianluca, reo di aver colpito con un pugno in pieno volto e minacciato l’arbitro a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. La Società ricorrente, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, chiedeva di essere sentita e la relativa audizione si svolgeva avanti la Commissione Disciplinare in data 24/05/2013. Per la Società compariva il Sig. Ruatta Ivano, dirigente, il quale nel confermare il contenuto del ricorso e la richiesta di riduzione della squalifica, sottolineava come l’arbitro avesse scritto nel proprio rapporto cose diverse dall’accaduto, affermando che, al contrario, il giocatore aveva dato un semplice buffetto sulla nuca del direttore di gara, gesto certamente censurabile ma non così grave in quanto privo di qualsiasi effetto lesivo. In realtà dall’esame del supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta dapprima ingiuriosa e minacciosa del Racca, che repentinamente passava alle vie di fatto colpendo il direttore di gara con una manata a pugno chiuso in pieno volto, arrecandogli un fortedolore al viso ed al collo. Non contento e nonostante l’intervento degli altri giocatori che tentavano di allontanarlo, il Racca si avvicinava nuovamente all’arbitro tentando di colpirlo ancora. Successivamente mentre finalmente si stava allontanando dal terreno di gioco il Racca continuava ad insultare e minacciare il direttore di gara, provocando una interruzione dell’incontro che nel complesso si è protratta per oltre 5 minuti. Trattasi di condotta estremamente grave, caratterizzata da una reiterata violenza fisica e verbale e da una mancanza totale di ravvedimento, attesa la mancanza di scuse successivamente al fatto. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo attenuandone la portata, il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla U.S.D. SALSASIO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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