COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 12.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Torneo Nazionale di Calcio “Giovani Speranze” Gara: A.S. Andria – A.S.D. Polisp. D. Sava del 13.06.2013 (Reclamo dell’A.S.D. Polisp. D. Sava del 19.6.2013, avverso la squalifica del calciatore Sig. Falilou Sylla fino al 15.2.2014 e l’inibizione del Dirigente, Sig. Caforio Giovanni, fino al 31.12.2013, assunte con delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della L.N.D., Delegazione Provinciale di Brindisi, n. 4 del 15.06.2013;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 12.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Torneo Nazionale di Calcio “Giovani Speranze”
Gara: A.S. Andria – A.S.D. Polisp. D. Sava del 13.06.2013
(Reclamo dell’A.S.D. Polisp. D. Sava del 19.6.2013, avverso la squalifica del calciatore Sig. Falilou Sylla fino
al 15.2.2014 e l’inibizione del Dirigente, Sig. Caforio Giovanni, fino al 31.12.2013, assunte con delibera del
Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della L.N.D., Delegazione Provinciale di Brindisi, n. 4 del
15.06.2013;
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Sentiti in data 8.7.2013 il Sig. Scarfino Michele per la reclamante ed il Sig. Falilou Sylla;
Sentiti in data 15.7.2013 l'Arbitro ed i due assistenti che hanno reso, ciascuno, supplemento di
rapporto;
Accertato, nel corso dell’istruttoria, che le condotte antisportive del calciatore, Sig. Falilou Sylla, e
del Dirigente, Sig. Caforio Giovanni, sicuramente censurabili, sono state dettate da provocazione e
che per ciascuno di essi vale l’assenza di precedenti specifici;
Ritenuta, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, co. 4, lett. c) e co. 5, del C.G..S.,
sufficientemente afflittiva la minore sanzione della squalifica del primo sino a tutto il 31.12.2013 e
l’inibizione del secondo sino a tutto il 01.12.2013;
Tutto quanto accertato e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
DELIBERA
1) squalificarsi il Sig. Falilou Sylla sino a tutto il 31.12.2013;
2) inibirsi il Sig. Caforio Giovanni sino a tutto il 01.12.2013;
3) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del gravame.
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