COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 32/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MILANESE ETTORE (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sciacca) Società A.S.D. SCIACCA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 32/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MILANESE ETTORE (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sciacca) Società A.S.D. SCIACCA La Procura Federale con nota 8807/789 pf12-13/AM/ma del 28 giugno 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Milanese Ettore, Presidente all’epoca dei fatti dell’ ASD Sciacca, a) per la violazione degli artt.1 comma 1 e 7 comma 1 e 2 C.G.S. per avere posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Sciacca/Canicattì del 17/03/2013, del campionato Regionale di promozione – Girone A, stagione sportiva 2012-2013, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della società A.S.D. Calcio Canicattì dallo stesso contattati all’interno dello spogliatoio riservato alla squadra ospite nell’imminenza dell’inizio della predetta gara, i quali, di contro, hanno prontamente informato la propria società; b) della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 22 comma 8 del C.G.S. per essersi introdotto nello spogliatoio riservato alla società A.S.D. Calcio Canicattì, nell’imminenza dell’inizio della gara, ancorché sottoposto a sanzione disciplinare comminata dagli organi di giustizia sportiva; c) della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.21 comma 3 delle NOIF e dell’art.35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere ricoperto contemporaneamente presso l’A.S.D. Sciacca, nella stagione sportiva 2012-2013, sia il ruolo di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della stessa società sia quello di allenatore della prima squadra partecipante al campionato regionale di Promozione nonchè la Società A.S.D. Sciacca per responsabilità diretta ai sensi dell’ art.4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 10.09.2013 sono comparsi il Sig. Milanese Ettore e l’Avv. Giovanni Vassallo difensore del suddetto Milanese e dell’A.S.D. Sciacca, giuste procure rilasciate in calce alla memoria difensiva tempestivamente depositata in atti. Il Sig. Milanese Ettore, preliminarmente all’apertura del dibattimento, ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., come da ordinanza che segue: Ordinanza 1: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che all’apertura del dibattimento il Sig. Milanese Ettore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni tre e mesi quattro di inibizione; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Milanese Ettore la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Ordinanza 2: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che all’apertura del dibattimento la A.S.D. Sciacca, in persona del suo Procuratore speciale Avv. Giovanni Vassallo, giusta procura speciale rilasciata in calce alla memoria pervenuta in data 04/09/2013, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di punti cinque di penalizzazione e € 4.000,00 di ammenda; Visto l’art.23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Sciacca la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. La Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: a carico del sig. Milanese Ettore, Presidente della A.S.D. Sciacca al momento della commissione dei fatti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., la inibizione per anni uno e mesi sei, da scontarsi in continuazione alla squalifica in corso; alla società A.S.D. Sciacca, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione, ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) e g), di punti due di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale ed al Presidente Federale (ex art.41 comma 11 C.G.S.). Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli art.35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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