COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°6/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Inter Club Villasmundo Presidente all’epoca dei fatti Sig.Valenti Rosario N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3° categoria 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 10.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°6/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Inter Club Villasmundo
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Valenti Rosario
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3° categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4 , commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 12/06/2013 prot. 11.1440 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive non esimenti in quanto:
il calciatore Castro Sebastiano ha effettuato la obbligatoria visita medica il 23/02/2012 e pertanto con notevole ritardo in relazione al campionato di competenza;
dei calciatori Cimino Aldo e Todaro Giancarlo manca la documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della obbligatoria visita medica.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 120,00 (centoventi/00 a carico della società A.S.D. Inter Club Villasmundo (€ 40,00 x n.3 calciatori);
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Valenti Rosario;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Castro Sebastiano, Cimino Aldo, Todaro Giancarlo, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Inter Club Villasmundo all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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