COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n° 1/A Appello A.D. Pol. Sinagra Calcio (Me) avverso squalifica fino al 10.10.2013 calciatore Giordano Giuseppe – Gara Coppa Italia Promozione Santangiolese/Sinagra del 01/09/2013 – C.U. n.53 del 04/09/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n° 1/A Appello A.D. Pol. Sinagra Calcio (Me) avverso squalifica fino al 10.10.2013 calciatore Giordano Giuseppe – Gara Coppa Italia Promozione Santangiolese/Sinagra del 01/09/2013 – C.U. n.53 del 04/09/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.D. Pol. Sinagra Calcio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società, pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato, ne dà una versione riduttiva, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi e comunque non a tempo, così da consentire al proprio atleta di prendere parte alle gare di campionato. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riportato nell’atto di impugnazione non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Infatti, come è noto, il rapporto del direttore di gara, ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei calciatori in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che l’arbitro, al 37’ del 2° tempo, ha espulso il calciatore Giordano Giuseppe, della società ricorrente, perché colpiva con una testata un avversario sul volto procurandogli una piccola ferita sul labbro superiore. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento in quanto, pur risultando grave il comportamento posto in essere dal calciatore, la sanzione deve essere, comunque, determinata in termini più equi, come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 30/09/2013 la squalifica a carico del calciatore Giordano Giuseppe. Per l’effetto dispone non addebitarsi alla società A.D. Pol. Sinagra Calcio la tassa reclamo, non versata.
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