COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n.64/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. MILAZZO LUIGI, calciatore già tesserato per la società A.S.D. AITRAS Calcio, posizione di svincolato dal 17.12.2012; 2) Sig. CASCINO MICHELE, già tesserato per l’A.S.D. Aitras Calcio, attualmente tesserato per la Società A.S.D. Ravanusa dall’11.12.2012; 3) Sig. ROMANO PAOLO dirigente della Soc. A.S.D. Ravanusa; 4) Sig. VITOBELLO LUCA calciatore dell’A.S.D. Aitras Calcio; 5) Sig. BENTIVEGNA FRANCESCO, Arbitro della Sezione A.I.A. di Agrigento, 6) La Società A.S.D. AITRAS Calcio 7) La Società A.S.D. RAVANUSA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n.64/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. MILAZZO LUIGI, calciatore già tesserato per la società A.S.D. AITRAS Calcio, posizione di svincolato dal 17.12.2012; 2) Sig. CASCINO MICHELE, già tesserato per l’A.S.D. Aitras Calcio, attualmente tesserato per la Società A.S.D. Ravanusa dall’11.12.2012; 3) Sig. ROMANO PAOLO dirigente della Soc. A.S.D. Ravanusa; 4) Sig. VITOBELLO LUCA calciatore dell’A.S.D. Aitras Calcio; 5) Sig. BENTIVEGNA FRANCESCO, Arbitro della Sezione A.I.A. di Agrigento, 6) La Società A.S.D. AITRAS Calcio 7) La Società A.S.D. RAVANUSA La Procura Federale con nota 560/615 pf12-13 MS/vdb del 30 luglio 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale a) il sig. Milazzo Luigi ed il sig. Cascino Michele per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, al termine della gara Ravanusa – Nuova Villaseta, disputata il 22/12/2012, prima gridato dall’esterno dell’impianto sportivo frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro Francesco Bentivegna, mentre questi era nello spogliatoio, e per avere poi bloccato l’autovettura guidata dallo stesso arbitro mentre usciva dall’impianto sportivo e si stava immettendo sulla pubblica via, affrontandolo con numerose frasi volgari ed offensive ed in particolare, mentre il calciatore Luigi Milazzo apriva lo sportello lato guida dell’automezzo, continuando a profferire ulteriori frasi dello stesso tenore, il calciatore Michele Cascino sferrava un violento pugno all’arbitro stesso, colpendolo sulla mascella e procurandogli un forte trauma, giudicato guaribile in complessivi giorni 15; b) il sig. Paolo Romano, dirigente della società A.S.D. Ravanusa per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3, del C.G.S. per avere rilasciato dichiarazioni in parte non veritiere, sostenendo di non avere mai conosciuto il calciatore Michele Cascino che invece risultava tesserato presso la società di sua appartenenza e per non avere ottemperato all’obbligo di presentarsi innanzi ai collaboratori della Procura Federale per essere nuovamente ascoltato, benchè convocato due volte, senza fornire giustificazione in merito; c) il Sig. Vitobello Luca, calciatore della società A.S.D. Aitras Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3, del C.G.S., per non avere ottemperato all’obbligo di presentarsi innanzi ai collaboratori della Procura Federale per essere ascoltato, benché convocato tre volte, fornendo giustificazioni della sua indisponibilità soltanto in occasione della prima convocazione; d) il sig. Bentivegna Francesco, arbitro della sezione A.I.A. di Agrigento, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 4, dello Statuto Federale, per avere sporto la querela presso il commissariato di P.S. di Sciacca a carico dei tesserati Luigi Milazzo, Michele Cascino e Luca Vitobello, omettendo di chiedere alla F.I.G.C. l’autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria; e) la A.S.D. Aitras Calcio per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai suoi calciatori Luigi Milazzo, Michele Cascino e Luca Vitobello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.; f) la A.S.D. Ravanusa per rispondere a titolo oggettivo delle violazioni ascritte al suo dirigente Paolo Romano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 C.G.S. All’udienza dibattimentale le parti, benché regolarmente convocate, non sono comparse né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti, fatta eccezione per l’A.E. sig. Bentivegna Francesco il quale preliminarmente all’apertura del dibattimento ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue: Ordinanza La Commissione Disciplinare Territoriale; - rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Francesco Bentivegna ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.; - individuata la pena base nella sanzione di mesi sei di sospensione, diminuita ai sensi dell’art.23 C.G.S. a mesi quattro di sospensione e ulteriormente diminuita a mesi tre di sospensione ai sensi dell’art.24 C.G.S.; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura; - visto l’art.24 C.G.S. che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Francesco Bentivegna la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del dibattimento. La Procura Federale, con riferimento alla posizione delle altri parti deferite, ha insistito nei motivi di deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi sette di squalifica, da scontarsi in prosecuzione a precedente sanzione, a carico di Milazzo Luigi; - squalifica fino al 31/12/2014 a carico di Cascino Michele; - mesi quattro di inibizione a carico di Romano Paolo; - squalifica di tre giornate di gara a carico di Vitobello Luca; - ammenda di € 250,00 a carico di A.S.D. Aitras Calcio ; - ammenda di € 300,00 a carico di A.S.D. Ravanusa. La Commissione Disciplinare Territoriale: Visto il deferimento e letti gli atti e i documenti ad esso allegati, rileva che i fatti così come addebitati ai deferiti risultano ampiamente provati. In particolare sia dalla lettura del supplemento del referto a firma dell’arbitro Francesco Bentivegna, che dall’esame delle dichiarazioni rese da questi in sede di indagini, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che al termine della gara Ravanusa/Nuova Villaseta disputatasi in data 22/12/2012 a Ravanusa, mentre il predetto stava per lasciare l’impianto sportivo, la sua autovettura veniva bloccata da circa cinque/sei persone che gli impedivano di proseguire la marcia, nel contempo profferendogli insulti e minacce. Tra queste persone l’arbitro, senza ombra di dubbio, ha riconosciuto i sigg. Milazzo e Cascino, già a lui noti in quanto lo avevano aggredito nel corso della gara Calamonaci/Aitras Calcio valevole per il campionato di terza categoria e disputatasi in data 25/03/2012. In ragione della qualcosa costoro avevano subito delle lunghe squalifiche. In particolare il Milazzo apriva lo sportello lato guida dell’autovettura condotta dal Bentivegna, reiterando le minacce nei suoi confronti. Nello stesso frangente il Cascino, approfittando del fatto che lo sportello era aperto, sferrava un violento pugno nei confronti dell’arbitro, colpendolo alla mandibola, costringendo il Bentivegna a ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso di Ribera che gli riscontrava una lesione traumatica alla mandibola giudicata guaribile in complessivi quindici giorni (vedi certificati medici agli atti). Le superiori circostanze di fatto trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese dal dirigente Romano il quale ha riferito di avere notato che l’autovettura dell’arbitro, appena uscita dall’impianto sportivo, veniva bloccata da persone a lui ignote. Tale ultima circostanza, cioè che le persone che ebbero a bloccare l’arbitro per poi aggredirlo erano a lui totalmente sconosciute, è stata parzialmente smentita dagli accertamenti documentali della Procura Federale che hanno provato che il Cascino, già tesserato per l’Aitras Calcio, era tesserato per la A.S.D. Ravanusa dall’11/12/2012. Il Romano, peraltro, riconvocato dalla Procura Federale per ben due volte per rendere chiarimenti in merito a quanto sopra, ha omesso di presentarsi senza addurre alcuna giustificazione. Stesso comportamento omissivo risulta essere stato posto in essere dal calciatore Vitobello Luca, tesserato per la A.S.D. Aitras Calcio, che convocato per ben tre volte dalla Procura Federale al fine di riferire in ordine ad alcune circostanze riferite dall’arbitro, non si è presentato giustificando la sua assenza solo alla prima convocazione. Va altresì aggiunto, in relazione alla posizione del sig. Cascino, che lo stesso non ha fatto pervenire copia delle carte di imbarco comprovanti la sua assenza da Ravanusa il 22/12/2012, perché in vacanza a Milano. Non appare sufficiente a tal fine la produzione del “piano di viaggio” Easyjet acquisito agli atti del procedimento. Accertati i fatti e le relative responsabilità a carico dei calciatori e del dirigente deferiti, consegue la responsabilità oggettiva delle rispettive società di appartenenza. Ai deferiti vanno applicate le sanzioni così come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, applica le seguenti sanzioni: 1) A carico del sig. Luigi Milazzo, in relazione alla reiterazione ed alla premeditazione del comportamento posto in essere in danno dell’arbitro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 1 lettera f), squalifica per anni uno e mesi sei da scontarsi in continuazione alla squalifica in corso; 2) A carico del sig. Cascino Michele, in relazione alla reiterazione e alla premeditazione del comportamento violento posto in essere in danno dell’arbitro, ai sensi e per gli effetti dell’art 19 comma 1 lettera h) C.G.S., squalifica per anni cinque; 3) A carico del sig. Paolo Romano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 1 lettera h), inibizione per mesi tre; 4) A carico del sig. Luca Vitobello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 1 lettera f), squalifica per tre giornate di gara; 5) A carico della A.S.D. Aitras Calcio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 1 lettera c), € 250,00 di ammenda con diffida; 6) A carico della A.S.D. Ravanusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 1 lettera b), € 400,00 di ammenda; 7) A carico del sig. Francesco Bentivegna, A.E. della sezione A.I.A. di Agrigento, sospensione per mesi tre. La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla A.I.A. ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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