COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.99/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DE DOMENICO MASSIMO (Dirigente della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto) Sig. DE DOMENICO ALESSANDRO (Dirigente della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto) La Società POL. D. RIVIERA DELLO STRETTO (ora Riviera Messina Nord)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.99/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DE DOMENICO MASSIMO (Dirigente della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto) Sig. DE DOMENICO ALESSANDRO (Dirigente della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto) La Società POL. D. RIVIERA DELLO STRETTO (ora Riviera Messina Nord) La Procura Federale con nota 726/202 pf 12-13 GR/mg del 8 agosto 2013, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sig.ri 1) De Domenico Massimo dirigente della Pol. D. Riviera dello Stretto (oggi Riviera Messina Nord) per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. combinato con il disposto di cui all’art.3 comma 1 C.G.S. per avere rivolto una frase irriguardosa ed offensiva all’Arbitro effettivo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto sig. Fabio Pirrotta nel bar della Stazione di Servizio Aci S. Antonio sull’autostrada CT-ME la sera del 09/09/2012; 2) De Domenico Alessandro, dirigente della Pol. D. Riviera dello Stretto (oggi Riviera Messina Nord), per rispondere a) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. combinato con il disposto di cui all’art.3 comma 1 C.G.S. per avere rivolto frasi offensive ed avere avuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro effettivo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto sig. Fabio Pirrotta nel bar della Stazione di Servizio Aci S. Antonio sull’autostrada CT-ME la sera del 09/09/2012; b) della violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non avere risposto a ben due convocazioni da parte del Collaboratore della procura federale, senza addurre giustificazione alcuna. Con il medesimo provvedimento è stata deferita la società Pol. D. Riviera dello Stretto (ora Riviera Messina Nord) per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni imputate ai propri dirigenti. Disposta la convocazione delle parti all’udienza odierna, queste si sono presentate e, preliminarmente all’apertura del dibattimento, hanno chiesto di definire il procedimento a proprio carico ai sensi degli artt. 23 C.G.S. come da ordinanze che seguono. Ordinanza n.1 La Commissione Disciplinare Territoriale; - rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. De Domenico Massimo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; - individuata la pena base nella sanzione di giorni trenta di inibizione, diminuita ai sensi dell’art.23 C.G.S. a giorni venti di inibizione; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. De Domenico Massimo la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del dibattimento. Ordinanza n.2 La Commissione Disciplinare Territoriale; - rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. De Domenico Alessandro ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; - individuata la pena base nella sanzione di mesi quattro di inibizione, diminuita ai sensi dell’art.23 C.G.S. a mesi due e giorni venti di inibizione; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art.23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1 comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta indicandone la specie e la misura; ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendo l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. De Domenico Alessandro la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del dibattimento. La Procura Federale, con riferimento alla posizione delle altri parti deferite, ha insistito nei motivi di deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 750,00 a carico della società Pol. D. Riviera dello Stretto, oggi Riviera Messina Nord, a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che dagli atti delle indagini effettuate dalla Procura risultano provati i fatti rispettivamente addebitati ai sig.ri De Domenico Massimo e De Domenico Alessandro in quanto le dichiarazioni rese dall’ arbitro sig. Fabio Pirrotta sono precise e concordanti e non offrono dubbio alcuno. Peraltro lo stesso De Domenico Massimo ha ammesso, seppur in forma riduttiva, la circostanza di essersi trovato all’interno del bar insieme all’arbitro e di essere uscito immediatamente dopo averlo riconosciuto. Inoltre risulta confermata la presenza in loco del sig. Alessandro De Domenico, che ha minacciato l’arbitro invitandolo ad uscire dal bar per così meglio regolare presunte ingiustizie che avrebbe subito la sua società. Quest’ultimo è stato riconosciuto successivamente dall’arbitro in ragione delle foto pubblicate dal De Domenico sul proprio profilo facebook. In ragione alla accertata responsabilità dei sig.ri De Domenico Massimo e De Domenico Alessandro, consegue la responsabilità oggettiva della società Pol.D. Riviera dello Stretto, oggi Riviera Messina Nord, per cui la stessa soggiace alla sanzione così come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: - giorni venti di inibizione al sig. De Domenico Massimo; - mesi due e giorni venti di inibizione al sig. De Domenico Alessandro; - ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della Pol. D. Riviera dello Stretto, oggi Riviera Messina Nord. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it