COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°12/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Eurosport Avola (matr.934267) Sig.Di Maria Gaetano (Presidente all’epoca dei fatti) N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 17.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°12/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Eurosport Avola (matr.934267)
Sig.Di Maria Gaetano (Presidente all’epoca dei fatti)
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 18/06/2013 prot. 11.1456 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale è comparso il presidente della società il quale ha fatto presente che i calciatori deferiti non sono stati mai utilizzati e sono stati successivamente svincolati.
le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive La Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto non esimenti le memorie di difesa, rilevando infatti che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
la sanzione di € 80,00 (ottanta/00) a carico della Società ASD Eurosport Avola (€ 40,00 per due calciatori);
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Maria Gaetano; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Argentino Francesco, Canto Antonio, tutti tesserati per la società’ ASD Eurosport Avola all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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