COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO DILETTANTI 05 Stagione Sportiva 2013/2014 Reclamo Proposto Da A.S.D. Atletico Forte Dei Marmi Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Lucca Che Ha Squalificato Il Calciatore Lossi Gianmarco Fino Al 22.03.2014 (C.U. N. 4 Del 25.7.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 19.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO DILETTANTI 05 Stagione Sportiva 2013/2014 Reclamo Proposto Da A.S.D. Atletico Forte Dei Marmi Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Lucca Che Ha Squalificato Il Calciatore Lossi Gianmarco Fino Al 22.03.2014 (C.U. N. 4 Del 25.7.2013) Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al tesserato Lossi in quanto espulso per somma di ammonizioni e per aver colpito al collo l'arbitro con uno schiaffo procurando gli lieve dolore. La società, con il reclamo proposto, chiede la riduzione della squalifica. Asserisce, in particolare, che non di schiaffo si sia trattato ma di "buffetto". Conclude con la richiesta di audizione personale. All'udienza odierna la società, alla quale viene data lettura del supplemento di rapporto reso dal DG, insiste per la richiesta di mitigazione della squalifica. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, relativamente a quanto asserito dalla reclamante, precisa che per buffetto si intende un colpo dato a mano aperta, non violento, ma tale da procurare lieve e persistente dolore, atto a colpire non accidentalmente ma con volontarietà. Il reclamo merita parziale accoglimento. Pur evidenziando che la società utilizza il vocabolo buffetto mentre agli atti di gara risulta uno schiaffo (e con questi elementi il Primo Giudice ha dovuto prendere la sua decisione), dall'istruttoria emerge – e in questo senso trattasi di elementi nuovi, non conosciuti in Primo Grado - come in effetti il gesto non debba essere classificato come gesto violento, ma si attesti su quel confine sottile fra l’altamente irriguardoso e il modestamente violento (in senso lato), per le modalità con cui è stato compiuto. Ciò non significa c'è non debba essere sanzionato adeguatamente, ma che possa esserci margine per una riduzione della squalifica, per motivi di equità. P.Q.M. La Commissione riduce la squalifica al Lossi Gianmarco al 25.01.2014. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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