COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 25.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. D’AMBROSIO ALESSANDRO, RENZI ROBERTO e A.C.D. GIOVANILE RIMINI Con nota 3.6.2013 n. 7693/118, il Vice Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : – il sig. RENZI ROBERTO, all’epoca dei fatti dirigente responsabile per l’attività tecnico-agonistica dell’ A.C.D. Giovanile Rimini, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 35, comma 2 e 3, Regolamento della L.N.D., per aver favorito e organizzato, senza la prescritta autorizzazione del Presidente della F.I.G.C., da richiedersi per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, la partecipazione della propria squadra iscritta al campionato regionale di II^ categoria, stagione sportiva 2011/2012, al Torneo Internazionale che si è svolto a Malgratt (Spagna) nel mese di giugno 2012; – il sig. D’AMBROSIO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’A.C.D. Giovanile Rimini, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 35, comma 2 e 3, Regolamento della L.N.D., per aver consentito, omettendo di verificare il possesso della necessaria autorizzazione della Presidenza Federale, la partecipazione della propria squadra, già iscritta per la stagione sportiva 2011/2012 al campionato regionale di II^ categoria, al Torneo internazionale che si è svolto a Malgrat (Spagna) nel mese di giugno 2012; – la società A.C.D. GIOVANILE RIMINI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili al proprio tesserato che ha agito nell’interesse della predetta società. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 6 del sig. RENZI ROBERTO, la inibizione per mesi 4 del sig. D’AMBROSIO ALESSANDRO e con l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. GIOVANILE RIMINI.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 25.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. D’AMBROSIO ALESSANDRO, RENZI ROBERTO e A.C.D. GIOVANILE RIMINI Con nota 3.6.2013 n. 7693/118, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. RENZI ROBERTO, all’epoca dei fatti dirigente responsabile per l’attività tecnico-agonistica dell’ A.C.D. Giovanile Rimini, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 35, comma 2 e 3, Regolamento della L.N.D., per aver favorito e organizzato, senza la prescritta autorizzazione del Presidente della F.I.G.C., da richiedersi per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, la partecipazione della propria squadra iscritta al campionato regionale di II^ categoria, stagione sportiva 2011/2012, al Torneo Internazionale che si è svolto a Malgratt (Spagna) nel mese di giugno 2012; - il sig. D’AMBROSIO ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’A.C.D. Giovanile Rimini, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 35, comma 2 e 3, Regolamento della L.N.D., per aver consentito, omettendo di verificare il possesso della necessaria autorizzazione della Presidenza Federale, la partecipazione della propria squadra, già iscritta per la stagione sportiva 2011/2012 al campionato regionale di II^ categoria, al Torneo internazionale che si è svolto a Malgrat (Spagna) nel mese di giugno 2012; - la società A.C.D. GIOVANILE RIMINI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili al proprio tesserato che ha agito nell’interesse della predetta società. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 6 del sig. RENZI ROBERTO, la inibizione per mesi 4 del sig. D’AMBROSIO ALESSANDRO e con l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. GIOVANILE RIMINI. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dai sigg. D’AMBROSIO e RENZI integri la violazione di quanto come sopra loro attribuito, con conseguente responsabilità diretta e oggettiva per l’A.S.D. GIOVANILE RIMINI; - visti gli art. 18 e 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. RENZI ROBERTO la inibizione per mesi 6, che va ad aggiungersi alla inibizione per anni 5 di cui al C.U. n. 31 del 6.2.2013, al sig. D’AMBROSIO ALESSANDRO la inibizione per mesi 4 ed all’A.C.D. GIOVANILE RIMINI l’ammenda di € 500. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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