COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 25.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. MANGINELLI MARIO e A.S.D. NEW VIGNOLA B.R.L. Con nota 7.6.2013 n. 8098/519, il Vice Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : – il sig. MANGINELLI MARIO, Vice Presidente A.S.D. New Vignola, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 8 del C.G.S., per avere apposto la firma del calciatore Adjei Konadu Jones nella richiesta di tesseramento riguardante quest’ultimo, in sua vece; – la società A.S.D. NEW VIGNOLA B.R.L. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Vice Presidente Manginelli Mario. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 3 del sig. MANGINELLI MARIO e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. NEW VIGNOLA.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 25.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. MANGINELLI MARIO e A.S.D. NEW VIGNOLA B.R.L. Con nota 7.6.2013 n. 8098/519, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MANGINELLI MARIO, Vice Presidente A.S.D. New Vignola, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 8 del C.G.S., per avere apposto la firma del calciatore Adjei Konadu Jones nella richiesta di tesseramento riguardante quest’ultimo, in sua vece; - la società A.S.D. NEW VIGNOLA B.R.L. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Vice Presidente Manginelli Mario. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 3 del sig. MANGINELLI MARIO e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. NEW VIGNOLA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. MANGINELLI integri la violazione di quanto come sopra attribuitogli, con conseguente responsabilità oggettiva per l’A.S.D. NEW VIGNOLA; - visti gli art. 18 e 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al sig. MANGINELLI MARIO la inibizione per mesi 3 ed all’A.S.D. NEW VIGNOLA B.R.L. l’ammenda di € 500. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it