COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 26.09.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’A.S.D. CAPORIACCO IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SACCON DAVIDE DELL’A.S.D. CALCIO PRATA NELLA GARA CAPORIACCO – CALCIO PRATA, DISPUTATA IL 08.09.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 26.09.2013 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’A.S.D. CAPORIACCO IN MERITO ALLA AFFERMATA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SACCON DAVIDE DELL’A.S.D. CALCIO PRATA NELLA GARA CAPORIACCO – CALCIO PRATA, DISPUTATA IL 08.09.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”. Con raccomandata spedita il 14.09.2013, l’A.S.D. CAPORIACCO presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 09.09.2013) relativo alla gara CAPORIACCO – CALCIO PRATA, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di Promozione, girone A”, disputatasi a Caporiacco (pr. Udine) in data 08.09.2013 e conclusasi con il risultato di 1-4. L’A.S.D. Caporiacco eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Calcio Prata aveva impiegato nella suindicata gara, con la maglia numero 13, dal 13’ minuto del secondo tempo in poi, il calciatore SACCON Davide in posizione irregolare, per non aver lo stesso scontato, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, la squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo e pubblicata sul comunicato ufficiale n. 140 del 30.05.2013 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND. Pertanto, la società reclamante chiedeva che venisse irrogata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti dell’A.S.D. Calcio Prata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, punto 5, lett. a) C.G.S. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dalla autorizzazione all’addebito della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Calcio Prata, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società A.S.D. Calcio Prata faceva pervenire, tramite posta elettronica, una memoria datata 12.09.2013, nella quale ammetteva l’errore commesso e chiedeva l’applicazione delle sanzioni minime previste dal Codice di Giustizia Sportiva in quanto, nella circostanza, “non vi era stata malafede, ma una semplice svista”. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore Saccon Davide, nato il 03.01.1989, tesserato per l’A.S.D. Calcio Prata, era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione), avendo cumulato la seconda ammonizione nell’ambito del 2° triangolare Play Off di Promozione, nel corso della gara Tricesimo-Calcio Prata, valevole per la 2^ giornata del triangolare Play Off stesso, disputatasi il 26.05.2013; - il Saccon era stato precedentemente ammonito in occasione della gara Cordenons-Calcio Prata, valevole per la 1^ giornata del 2° triangolare di Play Off del Campionato di Promozione, disputatasi il 19.05.2013, e la diffida per la prima ammonizione relativa al citato calciatore era stata pubblicata sul comunicato ufficiale n. 136 del 23.05.2013; - nella seduta del 28.05.2013, questo Giudice Sportivo Territoriale adottava nei confronti del Saccon, in ottemperanza a quanto contemplato dall’art. 19, punto 13, lett. b) del C.G.S., la suindicata sanzione disciplinare (una giornata di squalifica), pubblicata poi sul comunicato ufficiale n. 140 del 30.05.2013 del Comitato Regionale Friuli V.G. della FIGC/LND; - il 02.06.2013 veniva disputata la terza ed ultima giornata del 2^ triangolare di Play Off del Campionato di Promozione ed in tale data il Calcio Prata riposava; - dopo la conclusione del suddetto triangolare di Play Off del Campionato di Promozione (02.06.2013), il Calcio Prata non disputava più alcuna altra gara ufficiale nella stagione sportiva 2012/2013, motivo per cui, nella stagione stessa, il Saccon non aveva potuto scontare tale squalifica; - nella corrente stagione sportiva 2013/2014, prima dell’inizio del Campionato di Promozione (08.09.2013), il Calcio Prata ha disputato tre gare ufficiali valevoli per la Coppa Italia (il 25 e 28 agosto 2013 ed 1 settembre 2013), ma in dette gare, in base alle vigenti disposizioni, il Saccon non poteva scontare la squalifica di cui trattasi in quanto relativa ad un’infrazione commessa in una gara di Play Off del Campionato di Promozione. LE NORME CHE REGOLANO L’ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI COMMESSE IN GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DELLA L.N.D. Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. 1) L’art. 19, punto 13, del C.G.S., contempla le modalità relative all’esecuzione delle sanzioni riguardanti infrazioni commesse in gare di play off e play out e recita: “Per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: a) omissis; b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play off e play out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play off e play out devono esser scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c) LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.” 2) L’art. 22, punto 6, del C.G.S., prevede le modalità inerenti il residuo di squalifica e recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. - Omissis – “ 3) Va posto all’attenzione, a questo punto, anche il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regione ed altre competizioni diverse dalle precedenti, che è contemplato dalle seguenti norme: - l’ art. 19, comma 11.1, C.G.S. che recita:”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”. - l’art. 19, comma 11.3, recita infine:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Dalla detta norma si evince che le squalifiche per una o più giornate di gara, se maturate in gare di Coppa Italia o di Coppa Regione, fanno storia a sé e vanno scontate solo in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, mentre le sanzioni irrogate in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni vanno scontate nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Al riguardo l’art. 48 N.O.I.F. definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato: 1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. 2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. Alla luce di quanto enunciato, il Saccon non poteva scontare, come già sopra detto, la detta squalifica che gli residuava dalla scorsa stagione sportiva (consistente in una giornata effettiva di gara) nella gare della Coppa Italia 2013/2014, disputate dalla sua società di appartenenza (A.S.D. Calcio Prata) il 25 e 28 agosto 2013 e 1° settembre 2013, per avere egli maturato la squalifica stessa in competizione diversa dalla Coppa Italia stessa (gara di play off). CONCLUSIONI Dalla documentazione acquisita è stato accertato inequivocabilmente che: - all’inizio della corrente stagione sportiva, il calciatore SACCON Davide, nato il 03.01.1989, aveva un residuo di squalifica di una giornata di gara da scontare a seguito della sanzione inflittagli in relazione alla gara Tricesimo-Calcio Prata, valevole per il 2^ triangolare di play off di promozione, da lui disputata con il Calcio Prata il 26.05.2013, sanzione pubblicata sul C.U.n.140 del 30.05.2013 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND; - il Saccon avrebbe dovuto scontare la detta squalifica con la prima squadra dell’ A.S.D Calcio Prata nella gara valevole per la prima giornata del campionato di promozione 2013-2014, disputatasi l’8.09.2013 e cioè Caporiacco – Calcio Prata, nella quale veniva invece impiegato dal 13’ del 2° tempo e fino al termine dell’incontro. In base all’ordinamento federale, infatti le sanzioni disciplinari devono essere sempre eseguite con immediatezza, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale (art. 22, comma 2, del C.G.S.) e la prima giornata utile per far scontare la detta sanzione inflitta al Saccon non poteva che essere, in base a quanto accertato, la prima del campionato di promozione 2013/2014, disputata dal Calcio Prata (sua società di appartenenza) in data 8.09.2013. Tutto ciò premesso ed a seguito del predetto reclamo presentato dall’A.S.D. Caporiacco, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Calcio Prata, in violazione dell’art. 19, punto 13, lett. b) e dell’art. 22, punto 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di promozione, disputatasi l’8.09.2013 contro l’A.S.D. Caporiacco, il calciatore Saccon Davide in posizione irregolare, la prima conseguenza è quella prescritta dall’art. 17, punto 5, del C.G.S. , che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; - omissis -”. Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1) accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. CAPORIACCO e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo (art. 33, punto 13, C.G.S.); 2) infligge all’A.S.D. CALCIO PRATA la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. CAPORIACCO – A.S.D. CALCIO PRATA dell’8.09.2013 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3) commina all’ A.S.D. CALCIO PRATA l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S. (responsabilità diretta): 4) squalifica il calciatore SACCON Davide (A.S.D. Calcio Prata) per una ulteriore giornata; 5) inibisce fino al 04 ottobre 2013 il Signor MAZZONETTO Andrea, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Calcio Prata nella gara dell’8.09.2013, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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