COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 Del 26.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO di SPINA Vincenzo, SANNICANDRO Luigi, IACOVELLI Matteo e società A.S.D. SPORTING CASALNUOVO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 Del 26.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO di SPINA Vincenzo, SANNICANDRO Luigi, IACOVELLI Matteo e società A.S.D. SPORTING CASALNUOVO Con atto n. 8167/431 pf 12-13/MS/vdb dell' 11 giugno 2013 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale SPINA Vincenzo, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società ASD. Sporting Casalnuovo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver fatto disputare nella propria squadra, sotto falso nome, al calciatore Matteo Iacovelli le due gare del campionato di C5 serie C2, del 14 e 27 ottobre 2012 contro la Gaeco Sport e la Selecao San Martino, benché fosse tesserato per la società ACG Chiola Silch Pescara e per aver alterato i documenti d'identità dei calciatori Pietro Beccia e Giovanni Borrelli per permettere la copertura dello Iacovelli; SANNICANDRO Luigi, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della società ASD Sporting Casalnuovo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 61, comma5, delle NOIF, per aver sottoscritto le distinte della propria squadra in occasione delle due gare del campionato di C5 serie C2, del 14 e 27 ottobre 2012 contro la Gaeco Sport e la Selecao San Martino, avallando la regolarità del tesseramento di tutti i calciatori elencati, mentre, invece, il calciatore Matteo Iacovelli, tesserato per la società ACG Chiola Silch Pescara, era elencato sotto falso nome; IACOVELLI Matteo, nella sua qualità di calciatore tesserato per la ACG. Chiola Silch Pescara, dal 7.12.2012 in prestito alla società ASD Sporting Casalnuovo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 46, comma 6, dello stesso C.G.S., per aver disputato, senza possederne il titolo, nella formazione della squadra Sporting Casalnuovo, le due gare di campionato di C5 serie C2, del 14 e 27 ottobre 2012 contro la Gaeco Sport e la Selecao San Martino, benché fosse tesserato per altra società, utilizzando i documenti di identità di altri due calciatori, manomessi ed alterati; e la società A.S.D. SPORTING CASALNUOVO, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte ai proprio Presidente Spina Vincenzo ed al proprio Dirigente Sannicandro Luigi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. e dell'art. 46, comma 6, del medesimo Codice. Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’ Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e dell' Avv. Giuseppe Salerno, quale procuratore speciale dei signori Spina Vincenzo, anche nella sua qualità di Presidente della società ASD. Sporting Casalnuovo, Sannicandro Luigi e Iacovelli Matteo, come da procure depositate ed allegate al presente verbale. Preliminarmente venivano depositati accordi ex artt. 23 e 24 C.G.S. per tutti i deferiti e per la società ASD Sporting Casalnuovo, che riportano le sanzioni concordate tra gli stessi e la Procura Federale e precisamente: per Spina Vincenzo la sanzione della inibizione per mesi due; per Sannicandro Luigi la sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci; per Iacovelli Matteo la sanzione della squalifica per due giornate; per la società A.S.D. Sporting Casalnuovo la sanzione della ammenda di euro 600,00. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, ritenute congrue le sanzioni concordate sopra riportate, DISPONE applicarsi al Sig. SPINA Vincenzo, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Sporting Casalnuovo all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi due; al sig. SANNICANDRO Luigi, nella sua qualità di Dirigente della società A.S.D. Sporting Casalnuovo all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci; al Sig. IACOVELLI Matteo, nella sua qualità di calciatore della società AC G. Chiola Silch Pescara all'epoca dei fatti, la sanzione della squalifica per due giornate; alla società A.S.D. SPORTING CASALNUOVO la sanzione della ammenda di euro 600,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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