• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– LOCATELLI Roberto, Presidente dell’ U.S. CASSANO CALCIO all’epoca dei fatti, per
violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 44 comma 1 del Regolamento LND
per aver disatteso l’obbligo di tesserare ed affidare la prima squadra ad un allenatore
abilitato del Settore Tecnico;
– CROVETTO Flavio, tesserato dell’ U.S. CASSANO CALCIO all’epoca dei fatti, per violazione
dell’art. 1 commi 1 e 5 C.G.S., per avere svolto l’attività di allenatore della U.S. CASSANO
CALCIO pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;
– la società U.S. CASSANO CALCIO, per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente ed al
proprio tesserato
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 24.09.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- LOCATELLI Roberto, Presidente dell’ U.S. CASSANO CALCIO all’epoca dei fatti, per
violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 44 comma 1 del Regolamento LND
per aver disatteso l’obbligo di tesserare ed affidare la prima squadra ad un allenatore
abilitato del Settore Tecnico;
- CROVETTO Flavio, tesserato dell’ U.S. CASSANO CALCIO all’epoca dei fatti, per violazione
dell’art. 1 commi 1 e 5 C.G.S., per avere svolto l’attività di allenatore della U.S. CASSANO
CALCIO pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;
- la società U.S. CASSANO CALCIO, per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di
responsabilità diretta ed oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente ed al
proprio tesserato
Con atto del 3 giugno 2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i
soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate.
All’udienza del 20 settembre 2013, avanti questa Commissione compariva. l’avv. Marco Stefanini, in
rappresentanza della Procura Federale.
Il deferito Locatelli Roberto veniva rappresentato per delega dal signor Alliano Giampietro, vice
Presidente della U.S. CASSANO CALCIO. Compariva altresì il deferito Crovetto Flavio.
Il Procuratore Federale ed i soggetti deferiti concordemente richiedevano, ai sensi dell’art. 23
C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- un mese e dieci giorni di inibizione a carico di Locatelli Roberto
- un mese di inibizione a carico di Crovetto Flavio
- euro 200 di ammenda a carico della società U.S. Cassano Calcio
L’organo giudicante riteneva corretta la qualificazione dei fatti come formulata e congrua la
sanzione indicata.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica, su concorde richiesta delle parti,
la sanzione dell’inibizione per un mese e dieci giorni a carico di Locatelli Roberto, dell’inibizione per
un mese a carico di Crovetto Flavio e dell’ammenda di Euro 200 a carico della società U.S.Cassano Calcio.
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Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– LOCATELLI Roberto, Presidente dell’ U.S. CASSANO CALCIO all’epoca dei fatti, per
violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 44 comma 1 del Regolamento LND
per aver disatteso l’obbligo di tesserare ed affidare la prima squadra ad un allenatore
abilitato del Settore Tecnico;
– CROVETTO Flavio, tesserato dell’ U.S. CASSANO CALCIO all’epoca dei fatti, per violazione
dell’art. 1 commi 1 e 5 C.G.S., per avere svolto l’attività di allenatore della U.S. CASSANO
CALCIO pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;
– la società U.S. CASSANO CALCIO, per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di
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