COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 2/A A.S.D. CITTA’ DI CARINI (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Bologna Salvatore e squalifica allenatore Guarneri Roberto fino al 30/11/2013 – Gara Promozione girone A Città di Carini / Delfini V.M del 15/09/2013 – C.U. N° 79 del 18/09/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 24.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 2/A A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Bologna Salvatore e squalifica allenatore Guarneri Roberto fino al 30/11/2013 - Gara Promozione girone A Città di Carini / Delfini V.M del 15/09/2013 - C.U. N° 79 del 18/09/2013. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Città di Carini, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle squalifiche assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei sopra indicati tesserati, ritenendole eccessive. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che al 37° del secondo tempo il calciatore Bologna Salvatore insultava e minacciava il direttore di gara, contestando una sua decisione tecnica, facendosi espellere. Allo stesso modo è dato leggere in referto del comportamento dell'allenatore Guarneri Roberto, che al 40° del primo tempo aveva contestato platealmente una decisione tecnica del direttore di gara, facendosi allontanare e poi, a fine gara, prendeva l'arbitro per la maglia urlandogli contro un'espressione irriguardosa. Appare pertanto evidente la responsabilità di entrambi i tesserati. Per quanto attiene alle sanzioni irrogate in prime cure dal Giudice Sportivo Territoriale va osservato che nessuna riduzione può essere adottata in merito alla posizione dell'allenatore Roberto Guarneri, avuto riguardo a quanto in concreto addebitatogli e tenuto conto della grave reiterazione dimostrata a fine gara, molto tempo dopo avere subito l'allontanamento. Di contro, condivisibili appaiono le considerazioni difensive espresse dall’appellante in favore del calciatore Salvatore Bologna, per cui la relativa sanzione va contenuta come in dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del proposto appello, dispone contenersi in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Salvatore Bologna, confermando nel resto il provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo.
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