LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.35/DIV del 01.10.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA NOCERINA – FROSINONE
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.35/DIV del 01.10.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA NOCERINA - FROSINONE
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- che i sostenitori della società Nocerina più volte durante la gara introducevano e
accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere diversi petardi,
di cui uno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
- i medesimi due volte durante la gara esponevano striscioni il cui contenuto esaltava
comportamenti violenti da parte di tifosi “ultras”;
- che i medesimi al termine della gara lanciavano una bottiglia piena d’acqua in direzione
dei calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, senza colpire;
- che prima dell’inizio della gara gli addetti federali rilevavano l’indebita presenza nel
recinto di gioco di persone non identificate ma riconducibili alla società Nocerina, dei
quali richiedevano l’allontanamento da parte degli addetti alla sicurezza, senza ottenere
risultato alcuno;
- che al termine della gara un gruppo di 7-8 persone accedeva nel recinto di gioco
attraverso una porta, inutilmente presidiata da un addetto alla sicurezza; tali persone si
univano ad altri tesserati della società e avvicinati i calciatori della società Frosinone
che rientravano negli spogliatoi, rivolgevano agli stessi reiterate frasi offensive e
minacciose;
- che il citato gruppo di persone tentava anche di entrare negli spogliatoi e venivano
fermate soltanto dall’intervento delle forze dell’ordine;
- che al rientro negli spogliatoi, dall’interno degli stessi, persona non identificata ma
indebitamente ivi presente avvicinava il calciatore n. 15 del Frosinone GHUCHER
ROBERT e lo colpiva con un violento pugno al volto facendolo cadere a terra e
provocandogli evidente stato confusionale;
- che il predetto soggetto si dileguava immediatamente, approfittando della confusione,
ed usciva dagli spogliatoi attraverso una porta che immetteva nel parcheggio esterno,
porta peraltro presieduta da un addetto alla sicurezza che ometteva qualsiasi
intervento.
r i l e v a
- che gli eventi innanzi descritti evidenziano in maniera inequivocabile la assoluta
inefficacia delle misure di sicurezza poste in atto dalla società Nocerina, con
conseguente grave responsabilità disciplinare della stessa.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Nocerina la sanzione dell’obbligo di disputare una gara di
Campionato a porte chiuse;
- di irrogare alla società Nocerina l’ammenda di € 5.000,00.
- di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.