F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SIG. ANDREA MANDORLINI (SOCIETÀ HELLAS VERONA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SIG. ANDREA MANDORLINI (SOCIETÀ HELLAS VERONA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013) Premesso che i fatti ascritti al reclamante, per come risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo, si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro e delle relazioni dei collaboratori della Procura federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Rilevato che dalla lettura del rapporto del direttore di gara si evidenzia che al termine del primo tempo della gara Verona/Brescia, disputata a Verona il 22 aprile 2013, l’allenatore della squadra di casa, Signor Andrea Mandorlini, si avvicinava al predetto direttore di gara mentre stava raggiungendo il sottopassaggio che porta agli spogliatoi e “con fare minaccioso” (così, testualmente, nel rapporto) pronunciava una espressione irriguardosa imputandogli di non avere accordato un adeguato tempo di recupero alla fine della prima parte dell’incontro, continuando a protestare fino all’ingresso del sottopassaggio. Tenuto conto che tale episodio è stato registrato anche dal collaboratore della Procura federale il quale nel suo rapporto ha testualmente rappresentato che al termine del primo tempo l’allenatore della squadra del Verona “si avvicinava con fare minaccioso nei confronti dell’arbitro” e lo ingiuriava per aver fischiato dopo “appena 46 sec” proseguendo a protestare fino all’inizio del sottopassaggio. Appurato dunque che l’allenatore del Verona, Signor Andrea Mandorlini, ha effettivamente pronunciato espressioni verbali nei confronti dell’arbitro (fatto non contestato dallo stesso reclamante) dal contenuto indubbiamente irriguardoso, la cui portata lesiva del rispetto del direttore di gara non può essere posta in dubbio né può trovare alcun elemento scriminante nella asserita convinzione di essere “nel giusto” atteso che non sarebbe stato completato il minuto di recupero concesso dall’arbitro al termine del primo tempo. Ritenuto che il contesto in cui l’espressione irriguardosa è stata pronunciata e ribadita a breve distanza di tempo e l’atteggiamento minaccioso mantenuto dal Signor Mandorlini (puntualmente descritto nella sua relazione dal collaboratore della Procura Federale), delineano un comportamento di significativa irriverenza nei confronti del direttore di gara, che le difese dell’incolpato non consentono di affievolire nella sua gravità, puntualizzandosi che la gergale espressione che richiama l’organo riproduttivo maschile assume indubitabilmente connotato irriguardoso, quando viene indirizzata direttamente nei confronti di un ben identificato destinatario ed utilizzata in occasione di una manifestazione di disapprovazione evidente dell’operato del destinatario medesimo, a maggior ragione se, come si è dimostrato nel caso in esame, è accompagnata da atteggiamenti minacciosi. Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal signor Andrea Mandorlini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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