F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. COMOTTO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/JUVE STABIA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. COMOTTO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/JUVE STABIA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013) Con Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, disponeva a carico del Sig. Gianluca Comotto, calciatore tesserato con l’A.C. Cesena., la squalifica per 3 giornate “per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, in reazione, colpito un avversario con una forte manata al volto; infrazione rilevata dagli assistenti e dal collaboratore della procura federale”. In particolare, dal rapporto sia del quarto ufficiale che del collaboratore della Procura, si sarebbe verificato un iniziale tafferuglio negli spogliatoi, al termine della gara, nel quale il Comotto avrebbe, provocatoriamente, avvicinato il capo a quello di Adriano Mezavilla della Juve Stabia, il quale, invece, colpiva con una testata il Comotto. A seguito di ciò il Comotto colpiva il Mezavilla con una forte manata sul volto. Avverso la decisione del giudice sportivo ha proposto ricorso il sig. Gianluca Comotto. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti Nel rapporto dell’ arbitro, si riporta che:”Al rientro negli spogliatoi, di fronte allo spogliatoio della Juve Stabia, venivano a contatto, faccia a faccia, il Sig. Mezavilla Adriano della Juve Stabia e il Sig. Comotto Gianluca del Cesena. Il Sig. Mezavilla dava una testata sul viso al Sig. Comotto e quest’ultimo reagiva tirandogli una manata sul viso. Tutti e due si procuravano leggero rossore e dolore momentaneo”. Detta versione appare poi confermata dal collaboratore della Procura federale secondo cui :” ….all’altezza dello spogliatoio della Juve Stabia si creava un assembramento di calciatori e dirigenti delle due società e il calciatore Comotto del Cesena si portava all’altezza dell’ingresso dello spogliatoio portando la testa sulla testa dell’avversario Mezavilla Adriano (Juve Stabia) che reagiva colpendo Comotto del Cesena con una testata. Il Comotto a sua volta reagiva colpendo con una forte manata Mezavilla al viso. Entrambi si procuravano dolore momentaneo e rossore al viso”. La tesi della difesa del Comotto non appare plausibile quando parla di mera legittima difesa da parte del calciatore, in quanto parte dal dato che il porsi faccia a faccia e sferrare poi una manata non abbia valenza di atteggiamento violento. L’associazione dei due comportamenti connota di eguale gravità la testata di Mezavilla alla manata di Comotto, senza possibilità di interventi scriminanti a favore di quest’ultimo. Anche il precedente citato dalla difesa del Comotto (Com. Uff. n. 206/CGF del 5.6.2008 caso Ingari) non appare pienamente in termini, in quanto questa Corte, in quel frangente, ridusse la squalifica ritenendo sussistente una provocazione subita dal calciatore. Nel caso che ci occupa, invece, siamo in presenza di un’ ipotesi in cui chi reagisce è lo stesso che ha provocato e quindi non può trovare accoglimento alcuna fattispecie di riduzione della sanzione, in quanto l’eventuale legittima difesa appare assolutamente elisa dalla provocazione iniziale. Anche l’asserita disparità di trattamento tra i due comportamenti violenti non appare sussistere: dai referti non si evince alcuna differenza in termini di danno fisico subito e, pertanto, appare giusta la sanzione delle tre giornate anche per il Comotto. Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale (avvalorato, in questo caso, anche da quello della Procura) che costituisce prova privilegiata - ex art. 35 C.G.S. - tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’assistente arbitrale e del collaboratore della Procura Federale. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comotto Gianluca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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