LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Nathan SCHIAVON/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16) RICORSO DEL CALCIATORE Nathan SCHIAVON/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO
Con Racc.A.R. in data 31/05/2013 il sig. Nathan SCHIAVON, proponeva ricorso a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un
accordo economico prevedente il compenso lordo di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.6.500,00 richiedeva la condanna della Società al
pagamento della rimanente somma di €.8.500,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte contenente il ricorso in questione (giusto
quanto previsto dall'Art.25 bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto
dal
Sig.Nathan SCHIAVON, nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 per violazione
dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
Si precisa che il termine ultimo per I'inoltro dei reclami relativi alla Stagione Sportiva 2011/12 e
scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2013
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