LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 31) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo TAMBERI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 31) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo TAMBERI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1//06/2013 il sig.Lorenzo TAMBERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico forfettario relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 La somma dovuta veniva quantificata in €.3.950,60. Si rileva preliminarmente,che in data 19/09/2013, la Società , faceva pervenire un atto di conciliazione al reclamo regolarmente firmato in calce dallo stesso, con allegato relativo documento del calciatore. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it