LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 31) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo TAMBERI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
31) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo TAMBERI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1//06/2013 il sig.Lorenzo TAMBERI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D. ROSIGNANO
SEI ROSE un accordo economico forfettario relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
La somma dovuta veniva quantificata in €.3.950,60.
Si rileva preliminarmente,che in data 19/09/2013, la Società , faceva pervenire un atto di
conciliazione al reclamo regolarmente firmato in calce dallo stesso, con allegato relativo documento del calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
