LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 36) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PATTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 09.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
36) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PATTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2013 il sig.Matteo PATTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 dal 18/12/2012 al 30/06/2013. Precisando di non aver percepito
alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig.Matteo PATTI della somma di
€.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
