COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.1 della Società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 27.8.2013 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.1 della Società A.S.D. TREBISACCE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 27.8.2013 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
la gara di Coppa Italia Dilettanti del 25/8/2013 tra ASD Trebisacce e ASD Audace Rossanese, incominciava con 35' minuti di ritardo poiché il direttore di gara, come scritto in referto, a causa di scontri tra le opposte tifoserie sugli spalti, con fitto lancio di sassi tra i due settori della tribuna, sentito il parere del Maresciallo dei Carabinieri responsabile della sicurezza, decideva di attendere l'arrivo di ulteriori rinforzi al fine di garantire il corretto svolgimento della gara.
Solo dopo l'arrivo di altri Carabinieri, si ristabiliva la calma e la gara poteva avere inizio.
Con comunicato Ufficiale n.16 del 27/8/2013, il Giudice Sportivo Territoriale comminava la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e della diffida del campo ad entrambe le Società partecipanti alla gara.
Con il reclamo in esame, la società ASD Trebisacce rileva di avere rispettato tutte le prescrizioni sancite dal C.G.S. per la gestione della gara al fine di prevenire i comportamenti violenti e, pertanto, esclude qualsiasi responsabilità per omessa o insufficiente prevenzione. Inoltre fa presente che le forze dell'ordine avrebbero arrestato ben dieci tifosi della società Rossanese, per violenza nello stadio e resistenza a pubblico ufficiale, e solo uno del Trebisacce per cause diverse; ed ancora che sono stati comminati ben dieci DASPO ai tifosi della Rossanese i quali, dopo aver divelto la porta d'ingresso, si scagliavano contro la tifoseria locale con fitto lancio di sassi, e con il lancio di alcune transenne.
Per tale motivo, argomenta, sarebbe iniqua l'ammenda comminata nella medesima misura ad entrambe le società, in quanto i tifosi del Trebisacce sarebbero stati vittime dei comportamenti violenti dei tifosi ospiti, senza contare i danni subiti dalla società per il mancato incasso, in quanto i tifosi della Rossanese sono entrati senza pagare, e per i danni alla struttura tra cui il cancello di ingresso divelto.
La Commissione ritiene che, allo stato degli atti, non sussistono le condizioni per escludere la responsabilità del Trebisacce, peraltro nessuna allegazione e’ stata addotta dalla società reclamante.
Quanto alla misura dell’ammenda, si fa presente che è stata applicata la sanzione minima prevista dall’art.14, comma 2 del C.G.S. per fatti violenti dei sostenitori.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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