COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.2 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.9.2013 (squalifica del calciatore GRECO Nicola per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.2 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.9.2013 (squalifica del calciatore GRECO Nicola per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice, per avere il calciatore proferito una frase offensiva nei confronti dell'assistente arbitrale e colpito con un pugno la panchina, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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