COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 3 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 106 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ESPOSITO LUIGI (CALCETTISTA): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. TERRACCIANO DOMENICO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLEGREA): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL FLEGREA: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 3 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 106 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ESPOSITO LUIGI (CALCETTISTA): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. TERRACCIANO DOMENICO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLEGREA): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL FLEGREA: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 12 marzo 2012, protocollo 6141/289, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 30 settembre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché l’assistente legale del deferito, sig. Esposito Luigi. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dall'avvocato assistente legale del calcettista Esposito Luigi, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Esposito Luigi, la sanzione della squalifica per giorni 12 (pena patteggiata ex artt. 23 e 24), con decorrenza dall’eventuale primo nuovo tesseramento successivo. Inoltre, la Procura Federale, nella persona del suo rappresentante in udienza, preso atto dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Terracciano Domenico, la sanzione dell'inibizione per giorni quarantacinque; a carico della società A.S.D. Real Flegrea, la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta odierna, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzione, questa C.D.T. prende atto del patteggiamento innanzi richiamato, delibera le seguenti sanzioni: a carico del sig. Esposito Luigi, dodici giorni di squalifica (pena patteggiata ex artt. 23 e 24), con decorrenza dall’eventuale primo nuovo tesseramento successivo; a carico del sig. Terracciano Domenico, giorni quarantacinque di inibizione; a carico della società Real Flegrea, in rapporto all’infrazione e tenuto doverosamente conto della categoria d’appartenenza, giudica di dover infliggere l’ammenda di euro 400,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Esposito Luigi, la sanzione della squalifica per giorni dodici, così come patteggiata; a carico del sig. Terracciano Domenico, la sanzione dell’inibizione per giorni quarantacinque; a carico della società A.S.D. Real Flegrea, l'ammenda di euro 400,00.
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