• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 107. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO
DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELL’A.S.D. SAN
PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1,
COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 107. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO
DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELL’A.S.D. SAN
PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1,
COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 12 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di
deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2 maggio 2012,
prot. 7787/724, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa
indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 7 ottobre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto,
Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il calciatore Russo Vincenzo ed il sig.
Orefice Pierpaolo e la società San Pietro Napoli, rappresentata dal suo presidente, sig. Bianco
Michele. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che
essendo il tesserato Russo Vincenzo calciatore giovane, ovvero minorenne, deve essere
rappresentato dagli esercenti la patria potestà, chiedendone il rinvio per la trattazione. Il
Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della richiesta, acconsente al rinvio.
Questa Commissione, a sua volta, nel condividere il parere favorevole della Procura Federale,
giudica, al fine di consentire ai deferiti di presenziare al dibattito, di rinviare la trattazione del
procedimento in esame alla riunione del 2 dicembre 2013, alle ore 16.00 (a seguire). Manda alla
Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza, ai deferiti, per cui
DISPONE
il rinvio alla seduta del 2.12.2013, alle ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in
ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione alle parti.
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Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 107. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RUSSO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SCUOLA CALCIO A.S.D. IL TEMPIO
DELLO SPORT): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. OREFICE PIERPAOLO (DIRIGENTE DELL’A.S.D. SAN
PIETRO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D, SAN PIETRO NAPOLI: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1,
COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"