COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 11.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE PUCELLO MAURO (TESS. SEMPREVISA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 LND DEL 2.10.2013 (Gara: VIS ARTENA – SEMPREVISA del 29.9.2013 Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 11.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE PUCELLO MAURO (TESS. SEMPREVISA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 LND DEL 2.10.2013
(Gara: VIS ARTENA - SEMPREVISA del 29.9.2013 Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
o Di respingere il reclamo
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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