COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 10.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 9/2013 SAMMARGHERITESE 1903 – FIGENPA Reclamo A.S.D.Figenpa Contro A.C.D. Sammargheritese 1903 Gara: SAMMARGHERITESE 1903 – FIGENPA del 29.09.2013 terminata con il risultato di 2 – 1.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 10.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 29/ 9/2013 SAMMARGHERITESE 1903 - FIGENPA Reclamo A.S.D.Figenpa Contro A.C.D. Sammargheritese 1903
Gara: SAMMARGHERITESE 1903 – FIGENPA del 29.09.2013 terminata con il risultato di 2 – 1.
Il Giudice Sportivo
Premesso che in relazione alla gara a margine la società FIGENPA ha proposto rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine alla "posizione irregolare" del calciatore Michele RAGGIO della società Sammargheritese, classe 1998, schierato in campo con il nr. 8, nonostante, a parere della reclamante, pendesse ancora nei suoi confronti una giornata di squalifica relativa ad una sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti con decisone pubblicata nel C.U. nr. 64 del 02.05.2013 in merito alla gara Genovese – Rapallo del 27.04.2013, disputata nel campionato Giovanissimi Regionali della scorsa stagione sportiva.
Considerato che, la società reclamante sostiene che il summenzionato calciatore, avendo subito la squalifica per una gara nell'ambito del campionato regionale, avrebbe dovuto scontare tale giornata nella prima partita utile in ambito di campionato regionale, e pertanto nella partita per la quale è stato proposto reclamo.
Rilevato che in relazione alla partita in epigrafe la società reclamante chiede l'attribuzione della vittoria e la conseguente sanzione della perdita della gara nei confronti della SAMMARGHERITESE;Considerato che la società SAMMARGHERITESE ha depositato le proprie controdeduzioni;
Ritenuto che dall'esame degli atti ufficiali risulta che, in effetti, il calciatore Michele RAGGIO, classe 1998, era stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti - come da Comunicato Ufficiale nr. 64 del 02.05.2013; Tenuto conto che il 6º comma dell'art. 22 del C.G.S. testualmente recita "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica ".
La lettera del codice di giustizia sportiva parla chiaramente di "gare ufficiali" e non vi è riferimento alcuno circa la distinzione tra gara del campionato provinciale e regionale che, in ogni caso, sono competizioni omogenee.
Nel caso di specie, dunque, per giudicare la regolarità o meno della posizione del calciatore, occorre verificare quale sia la prima gara ufficiale disputata dalla società SAMMARGHERITESE 1903, perché è proprio in tale competizione che la residua giornata di squalifica deve essere scontata.
Dalla analisi della documentazione in atti risulta chiaramente che la prima gara disputata dalla società SAMMARGHERITESE 1903 è stata Rivasamba H.C.A. – Sammargheritese 1903 in data 22.09.2013, partita ufficiale in quanto valida per la prima fase provinciale di qualificazione al Campionato Regionale Allievi.
Il giocatore Michele RAGGIO, classe nel 1998, pertanto ben poteva scontare la giornata di squalifica residua in tale competizione, anzi, se così non fosse stato, se fosse stato convocato, avrebbe commesso un illecito sanzionabile proprio a causa della pendente squalifica.
Ad abundantiam si cita il parere della Corte Federale espresso con ilC.U. nr. 12. del 12.01.2004: " un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa".
Alla luce delle suddette considerazioni, questo GS ritiene che il calciatore Michele RAGGIO abbia partecipato, in posizione regolare alla gara di cui all'epigrafe,
P.Q.M.
DELIBERA di rigettare il reclamo presentata dalle società A.S.D. FIGENPA, di omologare il risultato conseguito sul campo e di incamerare la tassa di reclamo
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 10.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 9/2013 SAMMARGHERITESE 1903 – FIGENPA Reclamo A.S.D.Figenpa Contro A.C.D. Sammargheritese 1903 Gara: SAMMARGHERITESE 1903 – FIGENPA del 29.09.2013 terminata con il risultato di 2 – 1."