COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 29/ 9/2013 P.S.G. A.S.D. – G.S. PESCAROLO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 29/ 9/2013 P.S.G. A.S.D. - G.S. PESCAROLO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 21 del 3.10.2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Pescarolo.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società P.S.G. ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni per " ..dal 29º al 32del 2º tempo.." con solo due calciatori " giovani"; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società P.S.G., ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 3 Pedrazzini Dario nato il 9-4-93; nº 4 Maffezzoli Michele nato il 20-8-94; nº 7 Albertoni Andrea nato il 11-1-93 e nº 9 Maffezzoli Lorenzo nato il 21-7-91.
Al 17º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Albertoni Andrea nato il 11-1-93 col nº 17 Sanguanini Gianluca nato il 16 -7 -1987; al 29º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Maffezzoli Lorenzo nato il 21-7-91 col nº 14 Konia Angelo nato il 9 -12-1987; ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco tre calciatori " giovani " bensì solamente due: i calciatori nº 3 e 4); Al 39º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Osio Simone nato nel 16 4 -82 col nº 16 Poli Francesco nato il 6 -7-1992 e quindi solo da ora ripristinando la presenza in campo dei tre "giovani " previsti.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012 con C.U. n. 2 del 4.07.2013 al punto 3 A/3 lett. b) pag,, 67 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2013-14, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1992 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1991. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Dato atto che la società P.S.G. non ha inviato deduzioni.
A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società P.S.G. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.