COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società BASE 96 Allievi Reg. Torneo Schiaffino Gara dell’08-09-2013 tra Base 96 – Nuova Usmate C.U. n. 18 del CRL datato 19-09-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 10/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società BASE 96 Allievi Reg. Torneo Schiaffino Gara dell'08-09-2013 tra Base 96 – Nuova Usmate C.U. n. 18 del CRL datato 19-09-2013 La società BASE 96 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito i dirigenti, MARANGONI Mauro sino al 23.10.2013 e TRESOLDI Roberto sino al 23.12.2015, in quanto le sanzioni comminate sono ingiuste e comunque sproporzionate in relazione ai fatti che a suo dire non sono stati violenti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti, rileva : dal rapporto arbitrale, confermato dall'arbitro, sentito a chiarimenti, emerga che il dirigente TRESOLDI, dopo aver puntato l'asta della bandierina verso l'arbitro, proferendo una frase offensiva ed essere stato espulso dal terreno di gara, lanciava la bandierina stessa colpendo l'arbitro tra il petto ed il collo violentemente. In seguito, a tale gesto violento, l'arbitro riportava non solo un arrossamento, ma anche un ecchimosi. L'arbitro ha inoltre confermato di aver allontanato il dirigente accompagnatore, MARANGONI, per averlo insultato e offeso. Alla luce della gravità dei suddetti comportamenti, giustificano le sanzioni comminate comminate al TRESOLDI e MARANGONI. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa.
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