COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 09/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. GROTTESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTESE/SANTA MARIA APPARENTE DEL 7.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 27 dell’11.9.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 09/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. GROTTESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTESE/SANTA MARIA APPARENTE DEL 7.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 27 dell’11.9.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Pol. Grottese A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 600,00 “per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, rivolto frasi offensive all’arbitro, reiterando in tale atteggiamento al termine dell’incontro, rivolgendo allo stesso espressioni di stampo razzista.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Grottese A.S.D., chiedendo, anche avanti a questa Commissione, l’annullamento dell’ammenda ovvero, in subordine, una riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti contestati. A dire della reclamante, i propri sostenitori rivolsero all’arbitro “coloriti epiteti, ma mai di stampo razzista”; solo con un’unica espressione uno di loro fece riferimento al “permesso di soggiorno”. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti come contestati ai sostenitori della reclamante. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, le cui argomentazioni volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità devono essere disattese; • ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata che si sottrae ad ogni censura e, quindi, non può essere riformata, anche in relazione alla misura della pena applicata; • visti gli artt. 4 ed 11 del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla POL. GROTTESE A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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