COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 09/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA/REAL CAMERANESE DEL 21.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 37 del 25.9.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 09/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA/REAL CAMERANESE DEL 21.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 25.9.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MAZZIERI Manuel, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto nel corso della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C.D. Real Cameranese, chiedendo per il proprio tesserato la riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Mazzieri Manuel in ordine alle violazioni come contestategli, in particolare, per avere questi, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, insultato e colpito, con un “colpetto” a mano aperta, il direttore di gara al braccio, senza procurargli “alcun dolore”; • ritenuto che la gravità della complessiva condotta posta in essere dal ridetto calciatore nei confronti del direttore di gara giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P. Q. M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Cameranese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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