COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 Del 03.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO A.S. NUOVO MONTAQUILA – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA NUOVO MONTAQUILA – VENAFRO DELL’ 08.09.2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 1^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 Del 03.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO A.S. NUOVO MONTAQUILA - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA NUOVO MONTAQUILA – VENAFRO DELL’ 08.09.2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 1^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: - la società Nuovo Montaquila ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; - la società Venafro ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Nuovo Montaquila chiede per la gara in epigrafe l’applicazione ai danni della società Venafro della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nella gara medesima il calciatore CAPALDI Giovanni che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato. Il CAPALDI disputava il Campionato Juniores 2012/2013 in quanto tesserato per la società Venafro e veniva squalificato per tre gare effettive con CU n. 54 del 12/04/2013 della Delegazione Provinciale di Isernia, di cui due scontate nella scorsa stagione sportiva. La gara di squalifica residuale, a detta della reclamante, doveva essere scontata nella gara in epigrafe in quanto lo stesso calciatore non avrebbe più l’età per essere ricompreso nella categoria Juniores. Per questi motivi la società Nuovo Montaquila chiede la vittoria a tavolino. lette le controdeduzioni, rileva che la società Venafro rigetta in toto la tesi della reclamante ed afferma che il CAPALDI aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe, dovendo scontare la residuale gara di squalifica nel campionato Juniores, al quale il CAPALDI è ancora in età per partecipare potendo essere schierato in qualità di fuori-quota come da costante ed univoco orientamento giurisprudenziale. Osserva questo GST. La fattispecie è regolata dall’art. 22 CGS “Esecuzione delle sanzioni”, che al comma 3 recita “II CALCIATORE COLPITO DA SQUALIFICA PER UNA O PIÙ GIORNATE DI GARA DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLE GARE UFFICIALI DELLA SQUADRA NELLA QUALE MILITAVA QUANDO È AVVENUTA L'INFRAZIONE CHE HA DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO NEL COMMA 6.” e nel citato comma 6 “LE SQUALIFICHE CHE NON POSSONO ESSERE SCONTATE, IN TUTTO O IN PARTE, NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CUI SONO STATE IRROGATE, DEVONO ESSERE SCONTATE, ANCHE PER IL SOLO RESIDUO, NELLA STAGIONE O NELLE STAGIONI SUCCESSIVE. QUALORA IL CALCIATORE COLPITO DALLA SANZIONE ABBIA CAMBIATO SOCIETÀ, ANCHE NEL CORSO DELLA STAGIONE, O CATEGORIA DI APPARTENENZA IN CASO DI ATTIVITÀ DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, LA SQUALIFICA È SCONTATA, IN DEROGA AL COMMA 3, PER LE RESIDUE GIORNATE IN CUI DISPUTA GARE UFFICIALI LA PRIMA SQUADRA DELLA NUOVA SOCIETÀ O DELLA NUOVA CATEGORIA DI APPARTENENZA IN CASO DI ATTIVITÀ DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, FERMA LA DISTINZIONE DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 11.1 E 11.3. LA DISTINZIONE PREVISTA DALL’ART. 19, COMMA 11.1, ULTIMA PARTE, NON SUSSISTE NEL CASO CHE NELLA SUCCESSIVA STAGIONE SPORTIVA NON SIA POSSIBILE SCONTARE LE SANZIONI NELLA MEDESIMA COPPA ITALIA IN RELAZIONE ALLA QUALE SONO STATE INFLITTE. LE SANZIONI DI SQUALIFICA, IRROGATE NELL’AMBITO DELLA COPPA ITALIA ORGANIZZATA DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5, PER LE SOLE SOCIETÀ DI SERIE A E A2, CHE NON POSSONO ESSERE SCONTATE, IN TUTTO O IN PARTE, NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CUI SONO STATE IRROGATE, DEVONO ESSERE SCONTATE, ANCHE PER IL SOLO RESIDUO, NEL CAMPIONATO SUCCESSIVO. QUALORA IL CALCIATORE COLPITO DALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ABBIA CAMBIATO ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 118 DELLE N.O.I.F., LA SQUALIFICA È SCONTATA, PER LE RESIDUE GIORNATE IN CUI DISPUTA GARE UFFICIALI LA PRIMA SQUADRA DELLA NUOVA ATTIVITÀ.” Data la complessità della fattispecie è intervenuta in merito anche la Corte Federale che con il parere interpretativo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12/cf del 18.12.2003) ha stabilito (per quanto riguarda l’oggetto del presente ricorso) che “UN CALCIATORE AL QUALE RESIDUANO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA UNA O PIÙ GIORNATE DI SQUALIFICA INFLITTEGLI IN UNA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES (SIA CHE VI AVESSE PARTECIPATO COME FUORI QUOTA CHE SE VI AVESSE PARTECIPATO IN QUOTA) DEVE SCONTARE TALE SQUALIFICA NELLA SQUADRA IN CUI MILITA NEL CAMPIONATO SUCCESSIVO ED IN GARE OMOGENEE A QUELLA PER LA QUALE AVEVA RIPORTATO LA SANZIONE; NEL CASO DI INSUSSISTENZA DI TALE GENERE DI GARE, LA SQUALIFICA VA SCONTATA IN QUALUNQUE TIPO DI GARA DISPUTATA DALLA SOCIETÀ DI ATTUALE APPARTENENZA, FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DI SEPARATEZZA TRA GARE DI CAMPIONATO E GARE DI COPPA.” All’inizio della corrente stagione sportiva, il calciatore CAPALDI Giovanni (03.01.1994) era gravato da un turno di squalifica residuale da scontare nella stagione sportiva 2013/2014, squalifica ricevuta nel campionato Juniores 2012/2013 con la società Venafro con la quale risultava tesserato anche alla data della gara in epigrafe. Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° lugli o 2013 del Comitato Regionale Molise ha riportato, tra l’altro, la decisione del Consiglio Direttivo circa l’obbligo di impiegare, nel corso di tutte le gare del Campionato Juniores 2013/2014, calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15esimo anno di età e la facoltà di impiegare tre calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi. Ne consegue che il calciatore CAPALDI Giovanni è regolarmente schierabile nel Campionato Juniores 2013/2014 al quale la società Venafro risulta iscritta ed è nella prima gara ufficiale di questo campionato che il CAPALDI può e deve scontare la gara di squalifica residuale. Infatti (cfr Parere interpretativo citato) un calciatore deve scontare la squalifica in gara omogenea a quella nella quale aveva riportato la squalifica e ciò laddove astrattamente possibile. Nel caso in esame quindi la squalifica conseguita nel Campionato Juniores deve essere scontata in gare di omogeneo Campionato Juniores, anche di un anno successivo, a patto che il calciatore squalificato (CAPALDI Giovanni) versi nelle condizioni regolamentari che gli consentano di prendere parte al medesimo Campionato e ciò a prescindere dalla circostanza che fosse o meno un “fuori quota”. A giudizio di questo GST, pertanto, il calciatore CAPALDI Giovanni aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di respingere il reclamo così come proposto dalla società Nuovo Montaquila. Dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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