COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 Del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. QUERCUS CERCEMAGGIORE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CIVITANOVA – QUERCUS CERCEMAGGIORE DEL 22.09.20123 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 3^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 29
Del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. QUERCUS CERCEMAGGIORE – SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA CIVITANOVA - QUERCUS CERCEMAGGIORE DEL 22.09.20123 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 3^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica per tre giornate del calciatore
Nardacchione Gianluca sostenendo che lo stesso non ha tenuto alcun comportamento violento
contro calciatori avversari, ma ha commesso "semplicemente un normale e non violento fallo di
gioco" su un avversario.
Il ricorso deve essere rigettato per i seguenti motivi. Quanto sostenuto in ricorso non è confortato
dalle risultanze del referto arbitrale che riporta in modo preciso l'azione posta in essere dal
Nardacchione, sicuramente qualificabile come condotta violenta, e che la stessa è stata messa in
atto a gioco fermo. Tale circostanza viene ad essere considerata come aggravante alla condotta
violenta, in quanto non giustificabile nell'impeto e nello scontro fisico propri dell'agonismo.
Le risultanze del referto arbitrale vengono ritenute attendibili, e quindi fonte di prova privilegiata, dal
C.G.S. in ogni caso in cui esse non si prestano a dubbi ed a contraddizioni di sorta.
Nel caso in esame la ricorrente rappresenta una azione diversa da quella riportata in referto e,
pertanto, non valutabile ai fini della decisione.
In merito alla richiesta avanzata dalla società Quercus Cercemaggiore di sentire sui fatti il tecnico
allenatore, si precisa che la richiesta di audizione può essere avanzata solo dal ricorrente, in questo
caso dal Presidente della società, e non possono essere sentiti altri presenti ai fatti come testimoni.
Infine, per completezza di trattazione, si riporta che l'art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S. prevede
come sanzione minima per la infrazione commessa dal calciatore Nardacchione tre giornate di
squalifica.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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