COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società S.S.D. VALENZANAMADO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 27.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara COLLINE ALFIERI DON BOSCO – VALENZANA MADO disputata in data 25.9.2013, Campionato di Eccellenza Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società S.S.D. VALENZANAMADO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 27.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara COLLINE ALFIERI DON BOSCO – VALENZANA MADO disputata in data 25.9.2013, Campionato di Eccellenza Girone B Con ricorso inviato in data 29.9.2013 la Società VALENZANAMADO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore MASSARO Andrea e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che il proprio giocatore non ha colpito con un pugno il calciatore avversario a palla lontana, bensì, correndo nel tentativo di anticiparlo, lo ha attinto col braccio tra il collo e la schiena. L’arbitro inoltre non avrebbe potuto vedere il pugno, trovandosi “lontano dall’azione e di spalle”. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo riporta integralmente il referto arbitrale che descrive, in modo conciso ma assolutamente adeguato, la condotta del MASSARO il quale colpiva con un pugno l’avversario che gli correva di fianco. Oltretutto la ricostruzione del fatto contenuta nel reclamo appare incongrua posto che, se l’episodio, come sembra sostenere la società ricorrente, è avvenuto nel corso di un’azione di gioco non è dato comprendere perché mai l’arbitro non avrebbe potuto vederlo. La sanzione applicata dal primo Giudice appare, dunque, congrua alla gravità del fatto e merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società VALENZANAMADO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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