COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 11.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/10/2013 ATLETICO GABETTO – PINEROLO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 11.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/10/2013 ATLETICO GABETTO - PINEROLO La gara in epigrafe non ha avuto svolgimento per difettoso funzionamento dell'impianto di illuminazione. La società ASD ATLETICO GABETTO ha fatto pervenire una propria "memoria" in ordine a quanto avvenuto, mettendo in risalto tutti i tentativi effettuati dai propri dirigenti e dal tecnico,subito convocato,per ovviare all'inconveniente asserendo che, allorchè l'arbitro si apprestava ad iniziare la gara, solo TRE fari su un totale di 38, erano spenti. La società addebita la mancata effettuazione della gara alle pressioni esercitate sull'arbitro dalla controparte F.C. PINEROLO. Le asserzioni della reclamante vengono smentite dal referto arbitrale, che si rammenta costituisce "piena prova" dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Nel suo rapporto il direttore di gara segnala che, prima dell'inizio della gara, veniva informato dai dirigenti ospitanti del malfunzionamento dell'impianto e che il tecnico, all'uopo allertato, si stava adoperando per risolvere il guasto. All'ora prevista per l'inizio, il recinto di gioco si presentava ancora sprovvisto di illuminazione, nel mentre la stessa era presente sia negli spogliatoi che negli edifici circostanti l'impianto sportivo. Venivano proseguite le operazioni per ottenere il ripristino e alle ore 21.10, mentre stava scadendo il tempo di attesa, il capitano della società Atletico Gabetto comunicava all'arbitro che il guasto era stato in parte riparato e non era possibile ottenere ulteriori miglioramenti a quanto fatto. L'arbitro quindi si presentava all'ingresso del terreno di gioco e constatava che in due dei tralicci, su un totale di sei, che sostengono i fari dell'illuminazione solo una parte di questi era accesa; in quel preciso istante altri due riflettori sempre appartenenti ai suddetti pali si spegnevano . Pertanto il direttore di gara, esaminata la situazione, e ritenendo che l'illuminazione non permettesse di avere il completo controllo del terreno di gioco decideva di non dare inizio alla gara : seppur superfluo si rammenta che il giudizio sulla praticabilità del terreno di gioco é di esclusiva competenza dell'arbitro (regola nº 5 del regolamento del Giuoco del Calcio) . La mancata disputa della gara non può quindi attribuirsi a" causa di forza maggiore" ma a responsabilità della società Atletico Gabetto, alla quale, in qualità di società ospitante, compete l'obbligo del controllo dell'efficienza e perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione attraverso una corretta manutenzione dello stesso. Atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società Atletico Gabetto disponendone l 'omologazione con il seguente risultato ATLETICO GABETTO - PINEROLO 0=3
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it