COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 11.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/10/2013 ATLETICO GABETTO – PINEROLO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 11.10.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 9/10/2013 ATLETICO GABETTO - PINEROLO
La gara in epigrafe non ha avuto svolgimento per difettoso funzionamento dell'impianto di
illuminazione.
La società ASD ATLETICO GABETTO ha fatto pervenire una propria "memoria" in ordine a quanto
avvenuto, mettendo in risalto tutti i tentativi effettuati dai propri dirigenti e dal tecnico,subito
convocato,per ovviare all'inconveniente asserendo che, allorchè l'arbitro si apprestava ad iniziare la
gara, solo TRE fari su un totale di 38, erano spenti.
La società addebita la mancata effettuazione della gara alle pressioni esercitate sull'arbitro dalla
controparte F.C. PINEROLO.
Le asserzioni della reclamante vengono smentite dal referto arbitrale, che si rammenta costituisce
"piena prova" dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.
Nel suo rapporto il direttore di gara segnala che, prima dell'inizio della gara, veniva informato dai
dirigenti ospitanti del malfunzionamento dell'impianto e che il tecnico, all'uopo allertato, si stava
adoperando per risolvere il guasto.
All'ora prevista per l'inizio, il recinto di gioco si presentava ancora sprovvisto di illuminazione, nel
mentre la stessa era presente sia negli spogliatoi che negli edifici circostanti l'impianto sportivo.
Venivano proseguite le operazioni per ottenere il ripristino e alle ore 21.10, mentre stava scadendo
il tempo di attesa, il capitano della società Atletico Gabetto comunicava all'arbitro che il guasto era
stato in parte riparato e non era possibile ottenere ulteriori miglioramenti a quanto fatto.
L'arbitro quindi si presentava all'ingresso del terreno di gioco e constatava che in due dei tralicci, su
un totale di sei, che sostengono i fari dell'illuminazione solo una parte di questi era accesa; in quel
preciso istante altri due riflettori sempre appartenenti ai suddetti pali si spegnevano . Pertanto il
direttore di gara, esaminata la situazione, e ritenendo che l'illuminazione non permettesse di avere il
completo controllo del terreno di gioco decideva di non dare inizio alla gara : seppur superfluo si
rammenta che il giudizio sulla praticabilità del terreno di gioco é di esclusiva competenza dell'arbitro
(regola nº 5 del regolamento del Giuoco del Calcio) .
La mancata disputa della gara non può quindi attribuirsi a" causa di forza maggiore" ma a
responsabilità della società Atletico Gabetto, alla quale, in qualità di società ospitante, compete
l'obbligo del controllo dell'efficienza e perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione
attraverso una corretta manutenzione dello stesso.
Atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva,
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società Atletico Gabetto disponendone l 'omologazione con il
seguente risultato ATLETICO GABETTO - PINEROLO 0=3