COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA NON IMPUGNABILE (art.23 comma 2 C.G.S.) nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 3/6/2013 (prot.n.11.1389.Proc 593 pf12-13) nei confronti di: 1) Leonardo Leo, Presidente della società Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto; 2) Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA NON IMPUGNABILE (art.23 comma 2 C.G.S.) nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 3/6/2013 (prot.n.11.1389.Proc 593 pf12-13) nei confronti di: 1) Leonardo Leo, Presidente della società Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto; 2) Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. , per aver omesso di fare sottoporre a visita medica, al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva del gioco del calcio, il calciatore Alessio Miceli tesserato per la sua società; la società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, co.1, del C.G.S., in relazione al comportamento del suo Presidente Leonardo Leo, sopra descritto. Con racc.a.r. del 26/8/2013 la Commissione Disciplinare Territoriale, disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 23/9/2013 alla quale comparivano: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; - il sig. Ciancia Salvatore delegato dal Presidente sig. Leo Leonardo, assistito dall’avv. Luigi Scardino. In via preliminare le parti innanzi costituite di comune accordo chiedevano che, in applicazione dell’art.23 C.G.S. fossero applicate le seguenti sanzioni ridotte: - per il sigl Leo Leonardo la inibizione per la durata di mesi 16 (sedici); - per la società Pol. D. Calcio Soleto la penalizzazione di n.10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nella stagione Sportiva 2013/2014; oltre ad una ammenda di € 3.000,00 (tremila). La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia: - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e ritenute congrue le sanzioni indicate dalle stesse parti, d’intesa fra loro; - visto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. DISPONE 1) l’applicazione delle succitate sanzioni: - per il sig. Leo Leonardo, la inibizione per la durata di mesi 16 (sedici); - per la soc. Pol. D. Calcio Soleto, la penalizzazione di n.10 (Dieci) punti in classifica da scontarsi nella stagione Sportiva 2013/2014, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (tremila); 2) dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it