COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. BAUNESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 03.10.2013. Gara Castor / Baunese del 29.09.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. BAUNESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 03.10.2013. Gara Castor / Baunese del 29.09.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la società Baunese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Federico Muggianu è stato squalificato per cinque gare, perché espulso per avere rivolto una frase offensiva e colpito con una spallata il direttore di gara, alla notifica del provvedimento rivolgeva minacce ed insulti allo stesso arbitro. La ricorrente, nei motivi del gravame, asseriva che il calciatore Muggianu, pur protestando all’indirizzo del direttore di gara, non avrebbe neppure sfiorato l’arbitro. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Occorre, in primo luogo, precisare che quanto scritto dall’arbitro nel referto di gara costituisce fonte privilegiata: nel caso di specie, a fronte di una dettagliata dichiarazione del direttore di gara, non sussistono argomenti contrari che possano in qualche modo confutare, né mettere in dubbio, quanto riferito dal Pubblico Ufficiale. Peraltro, già il Giudice di primo grado non ha inteso qualificare l’atto del Muggianu alla stregua di una vera e propria azione violenta, per assenza di prove circa le conseguenze lesive del gesto; diversamente, infatti, il fatto avrebbe meritato sanzione ben più grave, come dispone l’art.19, 4°comma, lett.d. Ne deriva che la squalifica per cinque gare è del tutto proporzionata ed equa rispetto alla condotta del Muggianu, per giunta reiterata e caratterizzata da ripetute minacce ed ingiurie. Per tutti questi motivi, la Commissione conferma il provvedimento impugnato e dispone pure l’incamero della tassa.
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