COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 26.09.2013. Gara Oniferese / Orani del 22.09.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 26.09.2013. Gara Oniferese / Orani del 22.09.2013. La Società ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha disposto: - la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a carico della Società; - l’ammenda di Euro 300,00 con diffida della squalifica del campo, a carico della Società; - l’inibizione fino al 23.10.2013 dei dirigenti Ruggiu Mario e Zanzu Francesco; - la squalifica per cinque gare del calciatore Solinas Gonario; - la squalifica per quattro gare del calciatore Argiolas Fabrizio; - la squalifica per due gare dei calciatori Argiolas Simone e Soddu Emanuele. La Commissione, dopo avere provveduto all’audizione di un rappresentante della reclamante, rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile in relazione alle seguenti sanzioni: - la perdita della gara con il risultato di 0 a 3, per assenza della prova dell’invio di copia del reclamo alla controparte, a norma dell’articolo 33 comma 5 del C.G.S.; - l’inibizione dei dirigenti Ruggiu e Zanzu, in quanto di durata non superiore a un mese, a norma dell’art.45 comma 3, lett.b); - la squalifica per due gare dei calciatori Argiolas Simone e Soddu Emanuele, in quanto di durata non superiore a due giornate, a norma dell’art. 45 comma 3 lett.a). In relazione agli altri provvedimenti, la Commissione ritiene innanzitutto di dover accogliere integralmente il reclamo relativamente all’ammenda con diffida della squalifica del campo, inflitta alla Società. Infatti dallo stesso rapporto arbitrale non emergono fatti che abbiano messo in pericolo l’incolumità e la sicurezza del direttore di gara, che è stato destinatario di ingiurie e minacce ma non di atti di violenza neanche a livello di tentativo; ed appare inoltre verosimile l’asserzione della Società circa la presunta carenza idrica negli spogliatoi, che sarebbe stata determinata solo per un brevissimo lasso di tempo in conseguenza dell’uso contemporaneo di più docce. Quanto poi alle squalifiche comminate ai calciatori Solinas Gonario, Argiolas Ivano e Argiolas Fabrizio, la Commissione ritiene di dover confermare le cinque giornate inflitte al Solinas, tenuto conto della gravità del comportamento di quest’ultimo, che proferiva nei confronti dell’arbitro ingiurie e minacce, strattonandolo nel contempo. Le squalifiche a carico di Argiolas Ivano e Argiolas Fabrizio devono invece essere ridotte da quattro giornate rispettivamente a due e tre giornate, essendosi il loro comportamento limitato alla pronuncia di parole offensive nei confronti del direttore di gara; la maggiore sanzione a carico Argiolas Fabrizio è determinata dalla posizione di capitano di quest’ultimo. La Commissione, pertanto, DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione al risultato di 0 a 3, all’inibizione dei dirigenti Ruggiu Mario e Zanzu Francesco e alla squalifica dei calciatori Argiolas Simone e Soddu Emanuele; - di rigettare il reclamo in relazione alla squalifica del calciatorte Solinas Gonario; - di accogliere in toto il reclamo in relazione all’ammenda con diffida della squalifica del campo a carico della Società; - di accogliere parzialmente il reclamo in ordine alle squalifiche dei calciatori Argiolas Ivano e Argiolas Fabrizio, che sono ridotte rispettivamente a due e tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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