COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°45/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.S. San Biagio Sig. Nicolosi Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°45/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.S. San Biagio Sig. Nicolosi Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 05/07/2013 prot. 11.23 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che con nota SM/fa del 25/09/2012 il Presidente del C.R.S. della L.N.D. ha formalmente richiesto l’annullamento del deferimento a carico dei soggetti indicati in epigrafe, avendo gli stessi provveduto all’invio delle regolamentari certificazioni mediche. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della A.S.C.S. San Biagio e degli altri soggetti deferiti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza dell’articolo 38 comma 8 C.G.S.
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