COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 10/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’A.S.D. San Felice in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato, fino al 19/11/2013, l’allenatore Signor Fondatori Fabio. (C.U. n. 17 del 19/09/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 21 del 10/10/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
6 / R - stagione sportiva 2013/2014.
Reclamo proposto dall’A.S.D. San Felice in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato, fino al 19/11/2013, l’allenatore Signor Fondatori Fabio.
(C.U. n. 17 del 19/09/2013).
Con tempestivo atto di impugnazione l’A.S.D. San Felice contesta la decisione che, indicata in epigrafe, è stata assunta dal G.S.T. con la seguente motivazione :
“Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, dopo la notifica persisteva nel proprio contegno irriguardoso rivolgendo, nel contempo, frase intimidatoria verso l’arbitro “.
Per contro la società reclamante sostiene che l’allenatore, preoccupato per il negativo evolversi delle condizioni metereologiche, definite “nubifragio veramente eccezionale”, abbia semplicemente ecceduto nel richiedere al D.G. di porre attenzione all’incolumità dei propri calciatori in riferimento al verificarsi e susseguirsi degli scontri di gioco causati dalle pessime condizioni del campo, escludendo in tal modo che il tesserato abbia mancato di rispetto o abbia pronunciato frasi irriguardose nei confronti del D.G..
Il reclamo si conclude con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta.
Esaminati gli atti, la Commissione ritiene che quanto addotto dalla reclamante non è sufficiente a mettere in dubbio l’accadimento dei fatti, quali risultano dal rapporto di gara e dal relativo supplemento, documenti assistiti da fede privilegiata come stabilito dall’art. 35, c. 1, del C.G.S..
In particolare, con il supplemento di rapporto, l’Arbitro conferma che nel corso del II tempo sul campo si è abbattuto un violento temporale, precisando comunque che il terreno di gioco è stato sempre praticabile.
Siffatta affermazione pone nel nulla l’assunto della reclamante volto ad interpretare il comportamento dell’allenatore come causato dalla preoccupazione per l’incolumità dei ragazzi.
Che durante una gara si verifichino eventi atmosferici avversi rientra nella normalità di uno sport che si disputa in campo aperto, per cui, l’accertata praticabilità del campo da parte del D.G., unico soggetto competente in materia, vanifica le affermazioni della Società.
A ciò si aggiunga che la frase chiaramente irriguardosa e la minaccia di intervenire presso gli Organi federali al fine di far concludere al D.G. la carriera sportiva costituiscono elementi più che sufficienti per indurre il Collegio a non disattendere la decisione del Primo Giudice.
P.Q. M .
la C.D., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa
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