LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.38/DIV del 08.10.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE – SUDTIROL DELL’ 8 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ SUDTIROL
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.38/DIV del 08.10.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ALBINOLEFFE – SUDTIROL DELL’ 8 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO
SOCIETA’ SUDTIROL
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Sudtirol, e le controdeduzioni della società
Albinoleffe,
o s s e r v a
- che a norma dell’art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici sportivi giudicano
in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori.
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno feriale
successivo a quello della gara stessa.
- che la società Sudtirol ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25/09/2013
nonché relativo reclamo in data 27/09/2013.
- che pertanto il predetto reclamo risulta presentato fuori dai termini previsti dalla norma
innanzi citata.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto proposto dalla società Sudtirol.
- La tassa va addebitata.