LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2 RICORSO DEL CALCIATORE Antonino SCARPITTA/A.S.D.P.RIBERA 1954

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2 RICORSO DEL CALCIATORE Antonino SCARPITTA/A.S.D.P.RIBERA 1954 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/05/2013 il sig.Antonino SCARPITTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. P.RIBERA 1954 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.750,00 relativa a 5 mesi maturati e non percepiti. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. P.RIBERA 1954. al pagamento in favore del sig.A.S.D. P.RIBERA 1954 della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it