LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Eugenio PALMA/A.S.D.NARDO’CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Eugenio PALMA/A.S.D.NARDO'CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2013 il sig.Eugenio PALMA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 . Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NARD' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Eugenio PALMA della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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