LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FANTINATO/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FANTINATO/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000 Con Racc.A.R. in data 11/07/2013 il sig.Stefano FANTINATO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.750,00 maturata alla data di presentazione del reclamo. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la copia dell'accordo economico (cosi come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Stefano FANTINATO nei confronts della Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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