LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25) RICORSO DEL CALCIATORE Marcello LATINO/A.S.D.ACIREALE C/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
25) RICORSO DEL CALCIATORE Marcello LATINO/A.S.D.ACIREALE C/5
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2013 il sig.Marcello LATINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE C/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di
€.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver
percepito rate per €.7.800 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della
rimanente somma di €.2.200,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo).
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia L’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ACIREALE C/5 al pagamento in favore del sig.Marcello LATINO della
somma di €.2.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:
cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.